Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Art. 2314 codice civile: Ragione sociale

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
La società agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l’indicazione di società in accomandita semplice (1), salvo il disposto del secondo comma dell’art. 2292 (2).
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L’accomandante, il quale consente che il suo nome sia compreso nella ragione sociale, risponde di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali (3).
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Commento
Ragione sociale: [v. 2292].
(1) La mancata indicazione del rapporto sociale (che cioè si tratta di s.a.s.) rende irregolare la ragione sociale e da essa consegue l’impossibilità di iscrizione nel registro delle imprese [v. 2188].
(2) Può quindi conservarsi il nome del socio accomandatario receduto o defunto, con le stesse regole [v. 2292] che valgono per la società in nome collettivo.
(3) Come si vede, la legge prevede una gravissima conseguenza (perdita della responsabilità limitata dell’accomandante) nel caso in cui questi inserisca il proprio nome nella ragione sociale. Ciò per evitare che i terzi (per i quali può essere determinante sapere che a gestire la società, nonché a rispondere di tutte le sue obbligazioni, sia un soggetto piuttosto che un altro) siano invogliati, se non addirittura fuorviati, a contrattare con la società in quanto attirati da un nome che ha maggior credito. La norma si pone cioè a tutela dell’affidamento dei terzi.
Giurisprudenza annotata
Ragione sociale
In tema di società di persone, la modifica della persona dei soci e della ragione sociale non comporta l'estinzione della società e la nascita di un nuovo soggetto, costituendo le società di persone soggetti di diritto distinti dai soci e, come tali, centri autonomi d'imputazione di situazioni giuridiche ad esse immediatamente riconducibili. Rigetta, App. Roma, 25/02/2010
Cassazione civile sez. II 27 agosto 2014 n. 18409
Il socio accomandante il cui nome sia inserito nella ragione della s.a.s. assume, ai sensi dell'art. 2314 comma 2 c.c., una responsabilità illimitata nei confronti dei terzi, ai quali non può essere opposto il patto statutario di limitazione di responsabilità. Il patto di limitazione di responsabilità potrà rilevare solo nei rapporti interni tra i soci, con l'attribuzione all'accomandante di un diritto di rivalsa verso l'accomandatario.
Tribunale Treviso 07 ottobre 1999
Citazione
Quando sia convenuta in giudizio una società in accomandita semplice, l'erronea indicazione delle generalità del socio accomandatario - e la conseguente inesatta indicazione della ragione sociale - non comportano la nullità né della citazione (tanto in primo grado, quanto in appello), né della notificazione di essa, a meno che il suddetto errore non ingeneri una incertezza assoluta sull'esatta identificazione della società.
Cassazione civile sez. III 19 dicembre 2008 n. 29864
Persona fisica, diritti della personalità
Non possono essere considerati “dati personali” dell’interessato le informazioni concernenti il fallimento di una società in accomandita semplice di cui il ricorrente è stato socio accomandante, rispetto al cui verificarsi è accertata giudizialmente l’assenza della responsabilità personale dei soci accomandanti (prevista, in casi residuali, dall’ordinamento ex art. 2314 e 2320 c.c.).
Aut. protez. dati person. 12 giugno 2008
Fallimento
Non incorre in responsabilità illimitata per divieto di immissione ex art. 2320 c.c. con conseguente estensione della dichiarazione di fallimento della società, l'accomandante che si sia limitato a garantire in proprio, sottoscrivendo cambiali, obbligazioni della società. L'inserimento del solo cognome dell'accomandante nella ragione sociale non dà luogo a responsabilità illimitata ex art. 2314 c.c. da parte dell'accomandante stesso.
Tribunale Velletri 24 giugno 1992