Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Art. 2392 codice civile: Responsabilità verso la societa’

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze (1). Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.
In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell’articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.
La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.
Commento
Amministratori: [v. 2298]; Statuto: [v. 2328]; Responsabilità solidale: [v. 1292]; Comitato esecutivo: [v. 2391]; Colpa: [v. 1229]; Collegio sindacale: [v. 2335].
Fatti pregiudizievoli: fatti da cui derivano conseguenze dannose per la società.
(1) Il legislatore della riforma ha optato per la diligenza professionale [v. 1176], in luogo della più generica diligenza del mandatario cui faceva riferimento il vecchio art. 2392; quindi si può affermare che si tratta di un livello di responsabilità maggiore di quello precedentemente sancito. Il che significa che le loro scelte devono essere informate e meditate, basate sulle conoscenze e non sull’improvvisazione.
Gli amministratori, invece, non possono essere considerati responsabili per i risultati negativi non imputabili a difetto di normale diligenza professionale; la loro resta comunque obbligazione di mezzi e non di risultato.
Giurisprudenza annotata
Responsabilità verso la società
Sussiste la responsabilità del liquidatore che ometta di compiere l'inventario, da cui risulti lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale, impedendo con tale condotta omissiva la ricostruzione del patrimonio e degli affari della società. La responsabilità del liquidatore deriva non solo dall'art. 223 l.f., ma anche dell'art. 2489 c.c., che rinvia alle norme in tema di responsabilità degli amministratori e, quindi, anche all'art. 2392, il quale fissa un principio di ordine generale - per il quale l'amministratore deve vigilare sulla gestione ed impedire il compimento di atti pregiudizievoli, oltre che attenuarne le conseguenze dannose - di guisa che sussiste anche per i liquidatori una posizione di garanzia dei bene giuridico penalmente tutelato, con conseguente ineludibile responsabilità, ex art. 40 cpv. c.p., ove i detti obblighi siano disattesi
Cassazione penale sez. V 12 maggio 2014 n. 44818
In tema di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della società fallita, compete al curatore dare la prova dell’esistenza del danno e del nesso di causalità, ma è ammessa la possibilità di un’inversione dell’onere della prova qualora la mancanza o l’irregolare tenuta delle scritture contabili rendano quella prova impossibile, perché in tal caso la citata condotta, integrando la violazione di specifici obblighi di legge in capo agli amministratori, è di per sé idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio della società (Nella specie, dimostrata la mancata tenuta dei libri e delle scritture contabili obbligatorie, nei tre anni precedenti il fallimento, il Trib. ha accolto la domanda, dichiarando la responsabilità ex art. 2392, 2393 e 2394 c.c. dell’ex amministratore di fatto per i danni derivati, alla società ed ai creditori sociali, in conseguenza della inosservanza dei doveri imposti dalla legge).
Tribunale Parma sez. I 05 febbraio 2014 n. 151
Qualora l'amministratore di una società conceda un apporto economico in favore di un terzo soggetto ed indipendentemente dalla configurazione giuridica di tale apporto, in caso di perdita dell'apporto stesso, è censurabile la condotta dell'amministratore che non abbia predisposto al riguardo idonee cautele dal momento che, se è vero che all'amministratore non può essere rimproverato il cattivo uso della discrezionalità imprenditoriale, in quanto il merito dell'agire gestorio resta insindacabile, tuttavia rientra nell'ambito della diligenza esigibile il corredare la scelte medesime con le verifiche, le indagini e informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quella natura, alle condizioni di tempo e di luogo ed alla luce di ogni altra circostanza concreta (fattispecie relativa alla sussistenza della responsabilità degli amministratori di una società, poi fallita, relativamente a due operazioni finanziarie in cui esito si era rivelato negativo per la società stessa).
Cassazione civile sez. I 27 dicembre 2013 n. 28669
I membri del Consiglio di amministrazione privi di deleghe e quindi privi di concreti poteri di amministrazione non possono rispondere del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione se non sono a conoscenza della distrazione degli incassi della società) (Nel caso di specie i due amministratori privi di delega erano stati del tutto esautorati dalle loro funzioni da parte dell’amministratore operativo e non vi era alcun elemento di prova della conoscenza da parte loro della distrazione di incassi operata in favore di altra società sulla base di un contratto simulato).
Tribunale Rovereto 18 luglio 2013 n. 13
Il mancato rinvenimento della contabilità d'impresa non determina in modo automatico che l'ex amministratore risponda della differenza tra l'attivo ed il passivo accertati in sede fallimentare, potendo il giudice in tali casi applicare il criterio differenziale in funzione equitativa, ma solo attraverso l'indicazione delle ragioni che non hanno permesso di accertare gli specifici effetti pregiudizievoli della condotta e che rendono plausibile ascrivere al convenuto l'intero sbilancio patrimoniale (nella specie, l'addebito di responsabilità all'amministratore era stato formulato sul solo presupposto dell'irregolare tenuta delle scritture contabili, senza che nulla consentisse di ricollegare il passivo fallimentare a tale irregolarità e senza distinguere ciò che sarebbe stato addebitabile a ciascuno dei differenti amministratori succedutisi nel tempo). Cassa App. Venezia 18 agosto 2005
Cassazione civile sez. I 11 luglio 2013 n. 17198
Qualora il curatore fallimentare di una società di capitali eserciti l'azione di responsabilità verso l'ex amministratore imputato di "mala gestio", il mancato rinvenimento della contabilità d'impresa non determina in modo automatico che l'ex amministratore risponda della differenza tra l'attivo e il passivo accertati in sede fallimentare, potendo il giudice di merito applicare il criterio differenziale soltanto in funzione equitativa, attraverso l'indicazione delle ragioni che non hanno permesso di accertare gli specifici effetti pregiudizievoli della condotta e che rendono plausibile ascrivere al convenuto l'intero sbilancio patrimoniale. Cassa con rinvio, App. Venezia, 18/08/2005
Cassazione civile sez. I 11 luglio 2013 n. 17198
All'amministratore di una società non può essere imputato, a titolo di responsabilità, di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di sua revoca, ma non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società. Ne consegue che il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione o le modalità e circostanze di tali scelte, anche se presentino profili di rilevante alea economica, ma solo la diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere, e quindi, l'eventuale omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità.
Cassazione civile sez. I 12 febbraio 2013 n. 3409
L'art. 2392 comma 2 c.c. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.lg. 17 gennaio 2003 n. 6) pone a carico degli amministratori il dovere di vigilare sul generale andamento della gestione sociale, nonché di attivarsi per impedire il compimento di atti pregiudizievoli per la società o comunque per eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. Tale dovere prescinde dalla delega di determinate funzioni al comitato esecutivo o a singoli amministratori, e la sua violazione comporta pertanto il riconoscimento della responsabilità per i predetti atti, a meno che non sussista la prova che l'amministratore, pur essendosi diligentemente attivato a tal fine, non abbia potuto in concreto esercitare la dovuta vigilanza a causa del comportamento ostativo degli altri componenti del consiglio di amministrazione.
Cassazione civile sez. I 09 gennaio 2013 n. 319