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Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015

Art. 2393 codice civile: Azione sociale di responsabilità

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Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015



L’azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell’assemblea, anche se la società è in liquidazione.

La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell’elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell’esercizio cui si riferisce il bilancio.

L’azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

L’azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell’amministratore dalla carica.

La deliberazione dell’azione di responsabilità importa la revoca dall’ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l’assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori (1).

La società può rinunziare all’esercizio dell’azione di responsabilità e può transigere, purché la rinunzia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell’assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell’articolo 2393-bis.

Commento

Amministratori: [v. 2298]; Assemblea: [v. 2341ter]; Liquidazione: [v. 2274]; Bilancio: [v. 2217]; Capitale sociale: [v. 2327].

Azione di responsabilità: trattasi di un’azione esercitata contro gli amministratori per i danni derivanti dagli atti da loro compiuti.

Revoca: comporta la decadenza degli amministratori dal loro incarico. Essa è diretta conseguenza della deliberazione dell’azione di responsabilità se decisa con voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. Al di fuori dell’ipotesi dell’azione di responsabilità, la (—) però deve essere deliberata dall’assemblea.

Transazione: nel caso di specie, è il potere riconosciuto alla società di accordarsi con l’amministratore al fine di evitare l’azione di responsabilità.

(1) La società che promuove l’azione deve provare non solo il danno, ma anche il nesso di causalità tra la mancata diligenza degli amministratori e il danno stesso.

Giurisprudenza annotata

Azione sociale di responsabilità

L'azione sociale di responsabilità cumulativamente promossa contro una pluralità di convenuti riguarda un'obbligazione risarcitoria solidale a loro carico e dà luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo originario, sicché le relative cause, benché istruite e trattate congiuntamente in un procedimento formalmente unitario, sono scindibili e mantengono una propria autonomia, così da poter risultare pendenti, ai fini previsti dall'art. 5 cod. proc. civ., in momenti differenti per la diversa data di notifica a ciascuno di essi dell'atto introduttivo del giudizio. Ne consegue che, qualora la notificazione ad uno di loro sia avvenuta vigente il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che ha attribuito l'azione alle sezioni specializzate previste dall'art. 1 del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, la causa appartiene alla competenza funzionale di queste ultime, che si estende, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, del d.lgs. n. 168 cit., alle cause connesse, ivi comprese quelle precedentemente introdotte. Regola competenza

Cassazione civile sez. VI  30 ottobre 2014 n. 23117  

 

In tema di azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società di capitali previste dagli art. 2393 e 2394 c.c. la prescrizione decorre dal momento in cui la insufficienza patrimoniale si è oggettivamente manifestata come rilevante per l'azione esperibile dai creditori. L'accertamento - in concreto - che non sia stata (o sia stata) raggiunta la prova gravante sull'amministratore di allegare e dimostrare un momento anteriore di decorrenza della prescrizione è rimesso al potere discrezionale del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, ove immune da vizi logici.

Cassazione civile sez. I  18 giugno 2014 n. 13907  

 

In tema di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della società fallita, compete al curatore dare la prova dell’esistenza del danno e del nesso di causalità, ma è ammessa la possibilità di un’inversione dell’onere della prova qualora la mancanza o l’irregolare tenuta delle scritture contabili rendano quella prova impossibile, perché in tal caso la citata condotta, integrando la violazione di specifici obblighi di legge in capo agli amministratori, è di per sé idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio della società (Nella specie, dimostrata la mancata tenuta dei libri e delle scritture contabili obbligatorie, nei tre anni precedenti il fallimento, il Trib. ha accolto la domanda, dichiarando la responsabilità ex art. 2392, 2393 e 2394 c.c. dell’ex amministratore di fatto per i danni derivati, alla società ed ai creditori sociali, in conseguenza della inosservanza dei doveri imposti dalla legge).

Tribunale Parma sez. I  05 febbraio 2014 n. 151  

 

 

Fallimento

Nel caso di apporto economico da parte di una società in favore di altra, abbia esso la natura di finanziamento ovvero di conferimento, e di successiva perdita delle somme investite, sussiste la responsabilità degli amministratori, i quali non abbiano predisposto le cautele necessarie, corredando le proprie scelte con le verifiche, le indagini e le informazioni preventive normalmente richieste in riferimento alla concreta scelta operata, dal momento che, ove l'apporto si traduca in un finanziamento concesso alla società terza (capitale di debito), l'obbligo della sua restituzione ex art. 1813 c.c. implica il rischio della difficoltà di adempiere della mutuataria ovvero della sua insolvenza; se, invece, l'investimento si risolva in un conferimento ai sensi dell'art. 2343 c.c. (capitale di rischio), il relativo rimborso non potrebbe nemmeno essere disposto durante la vita della società, ma solo in sede di sua liquidazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ravvisato la responsabilità degli amministratori per non avere acquisito idonee garanzie circa la restituzione della somma erogata in favore di una società terza, disattendendo l'argomento per il quale costituiva sufficiente tutela dell'operazione finanziaria intrapresa la titolarità di una partecipazione di maggioranza al capitale della medesima società). Rigetta, App. Roma, 12/12/2011

Cassazione civile sez. I  27 dicembre 2013 n. 28669  

 

L'azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146 l. fall., cumula in sé le diverse azioni previste dagli art. 2393 e 2394 c.c., a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, onde il curatore può formulare istanze risarcitorie (nella specie, verso i sindaci) tanto con riferimento ai presupposti della loro responsabilità contrattuale verso la società, quanto a quelli della responsabilità extracontrattuale nei confronti dei creditori; ma, una volta effettuata la scelta nell'ambito di ogni singola questione, egli soggiace anche agli aspetti eventualmente sfavorevoli dell'azione individuata, riguardando le divergenze non solo la decorrenza del termine di prescrizione, ma anche l'onere della prova e l'ammontare dei danni risarcibili.

Cassazione civile sez. I  20 settembre 2012 n. 15955  



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