Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Art. 2409-septiesdecies codice civile: Consiglio di amministrazione

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
La gestione dell’impresa spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione.
Almeno un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall’articolo 2399, primo comma (1), e, se lo statuto lo prevede, di quelli al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da societa’ di gestione di mercati regolamentati (2).
((Al momento della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e prima dell’accettazione dell’incarico, sono resi noti all’assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre societa’.))
Commento
Consiglio di amministrazione: [v. 2475]; Sindaci: [v. 2621]; Statuto: [v. 2328]; Mercato regolamentato: [v. 2325bis].
Codice di comportamento: regole di condotta o pratiche uniformi elaborate da vari organismi e particolarmente diffuse nei rapporti economici. In genere, contengono disposizioni non vincolanti, anche se l’autorevolezza dell’organismo da cui promanano fanno sì che siano di larga e diffusa applicazione.
(1) Quando tali requisiti mancano, la conseguenza non può che essere l’ineleggibilità e la decadenza del componente del comitato.
(2) Si segnala che, ad esempio, per le società quotate in Borsa esiste un codice di autodisciplina in cui sono indicati dei requisiti per la qualifica di amministratori indipendenti.