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Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015

Art. 250 codice civile: Riconoscimento

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Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015



Il figlio nato fuori del matrimonio (1) (2) può essere riconosciuto, nei modi previsti dall’articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.

Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i quattordici (3) anni non produce effetto senza il suo assenso (4).

Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i quattordici (3) anni non può avvenire senza il consenso dell’altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento.

Il consenso non può essere rifiutato se risponde all’interesse del figlio (5). Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell’altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica del ricorso all’altro genitore. Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante; se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l’audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che l’opposizione non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante (6), il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all’affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell’articolo 315-bis e al suo cognome ai sensi dell’articolo 262 (7).

Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all’interesse del figlio (8).

Commento

Audizione (ascolto) del minore: [v. 336bis].

 

Figlio nato fuori del matrimonio: è il cd. figlio naturale, contrapposto al cd. figlio legittimo, nato da due persone unite in matrimonio. Nella vigente legislazione il figlio naturale è equiparato al figlio legittimo.

 

Riconoscimento: libera dichiarazione compiuta da un genitore (o da entrambi i genitori congiuntamente) a seguito della quale il figlio nato fuori del matrimonio acquista lo status di figlio [v. 315].

 

(1) Art. sostituito ex l. 19-5-1975, n. 151 (art. 102) (Riforma del diritto di famiglia).

 

(2) Comma così sostituito ex art. 1, c. 2, l. 10-12-2012, n. 219 (Riforma della filiazione).

 

(3) Parola così sostituita alla precedente «sedici» ex art. 1, c. 2, l. 219/2012 cit.

 

(4) L’assenso del figlio è un atto unilaterale che opera come condizione di efficacia del precedente riconoscimento. La legge di riforma ha abbassato il limite di età per il quale è richiesto l’assenso, attribuendo rilevanza alla volontà del minore.

 

(5) L’interesse del minore al riconoscimento deve essere valutato sia sotto il profilo materiale che psicologico, tenendo conto delle condizioni attuali e di quelle in cui verrà a trovarsi a seguito del riconoscimento.

 

(6) Assenso e consenso sono atti ai quali non può essere apposta condizione o termine [v. 1353]; pertanto, nel caso in cui ciò si verifichi, l’atto resta valido ed efficace e le clausole si considerano come non apposte.

 

(7) Comma così sostituito ex art. 1, c. 2, l. 219/2012 cit.

 

(8) Le parole da «, salvo» a «figlio» sono state aggiunte ex art. 1, c. 2, l. 219/2012 cit. Il comma disciplina un caso di capacità speciale [v. 2], in quanto al sedicenne viene riconosciuto il potere di compiere l’atto di riconoscimento di un figlio; se il riconoscimento viene effettuato da chi non abbia ancora compiuto il sedicesimo anno di età, l’atto è nullo per difetto della capacità del suo autore, salvo che il giudice non lo autorizzi avuto riguardo dell’interesse del figlio.

 

Giurisprudenza annotata

Filiazione

Nei giudizi di riconoscimento della paternità di cui all'art. 250, comma 4, c.c., in cui sia stata proposta opposizione, il mancato ascolto del minore, privo di espressa motivazione da parte del giudicante sulla sua assenza di discernimento, che solo può giustificare l'omissione, inficia il procedimento di riconoscimento, giacché il minore è qualificabile come parte in senso sostanziale, in quanto portatore di interessi contrapposti e diversi da quelli del genitore.

Cassazione civile sez. I  07 ottobre 2014 n. 21101  

 

Il potere, spettante in via esclusiva al genitore che per primo ha riconosciuto il figlio infraquattordicenne, di esprimere il consenso al secondo riconoscimento, da parte dell'altro genitore, costituisce un corollario della paternità (o maternità) e non della legale rappresentanza del minore nell'esercizio della potestà genitoriale, la cui sospensione, quindi, non gli impedisce di acconsentire al suddetto secondo riconoscimento, legittimando, in caso contrario, l'altro genitore a promuovere, ex art. 250 cod. civ., l'azione per ottenere la sentenza sostitutiva, in un procedimento nel quale il primo è litisconsorte necessario, insieme al minore, rappresentato dal tutore. Rigetta, App. Catanzaro, 07/11/2013

Cassazione civile sez. I  30 luglio 2014 n. 17277  

 

Con riguardo al riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio che sia stato già riconosciuto da uno dei genitori, il consenso di quest'ultimo, richiesto quando il figlio non abbia ancora compiuto i 14 anni (art. 250, comma 3, c.c.), spetta solo al primo genitore; infatti, il tutore del minore non può esprimere il consenso o il dissenso al secondo riconoscimento anche se il genitore che ha riconosciuto per primo è sospeso dalla potestà genitoriale. Il tutore, pertanto, oltre a rappresentare il minore negli affari civili, pur se tenuto alla cura della persona del minore, può assumere iniziative riconducibili alla sfera personalissima del tutelato solo in quanto a ciò espressamente autorizzato dal giudice.

Cassazione civile sez. I  30 luglio 2014 n. 17277  

 

Nel procedimento proposto a seguito dell'opposizione del genitore chi per primo abbia riconosciuto il figlio nato fuori dal matrimonio al successivo riconoscimento da parte dell'altro, il giudice deve procedere, a pena di nullità, all'ascolto del figlio anche infrasedicenne, parte di quel procedimento, ovvero deve indicare le ragioni dell'omissione (nella specie, la Suprema corte ha cassato la sentenza di merito che si era limitata ad accertare che il secondo riconoscimento non era contrario all'interesse della minore, di circa nove anni di età, senza motivare sulle ragioni ostative all'ascolto della stessa, quali, ad esempio, l'insufficiente capacità di discernimento). Cassa App. Roma 2 novembre 2011

Cassazione civile sez. I  24 dicembre 2013 n. 28645  

 

Nel procedimento previsto dall'art. 250 cod. civ., nel testo anteriore alla legge 10 dicembre 2012 n. 219, per conseguire una pronuncia in luogo del mancato consenso al riconoscimento del figlio infrasedicenne da parte del genitore, che lo abbia già riconosciuto, pur essendo obbligatoria l'audizione del minore, come confermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 83 del 2011, non è configurabile alcun vizio ove l'espletamento dell'incombente sia reso oggettivamente impossibile dalla tenera età del minore (nella specie, di neppure due anni) e, quindi, sia omesso perché superfluo. Rigetta, App. Roma, 15/11/2012

Cassazione civile sez. I  31 ottobre 2013 n. 24556  

 

Posto che l’ultimo comma dell’art. 250 c.c., come modificato dalla l. n. 219/2012, ammette il riconoscimento del figlio da parte del genitore infrasedicenne, sotto condizione dell’autorizzazione del giudice, deve ritenersi che, nel silenzio della norma e per diverse ragioni, il giudice competente ad autorizzare detto riconoscimento sia il Giudice Tutelare. Occorre, infatti, aver riguardo al dato per cui la legge ha attribuito il potere di accertamento della capacità naturale degli individui, al fine di verificarne l’idoneità al compimento di determinati atti, al Giudice Tutelare, la cui competenza deve essere affermata anche alla luce della natura del provvedimento richiesto all’Autorità Giudiziaria, il quale, infatti, non risolve una questione contenziosa ma ha la funzione, in quanto autorizzatorio, di rimuovere un limite posto dall’ordinamento nei confronti di un soggetto superando, attraverso l’accertamento in concreto, la presunzione di incapacità ritenuta dal legislatore.

Tribunale Catanzaro sez. I  05 marzo 2013

 

La l. n. 219 del 2012, modificando l'art. 250 c.c., ha ammesso il riconoscimento del figlio da parte del genitore infrasedicenne, sotto condizione dell'autorizzazione del giudice. Nel silenzio della legge, l'autorizzazione deve ritenersi demandata alla competenza del Giudice Tutelare. In primo luogo, la legge ha attribuito al Giudice Tutelare il potere di accertamento della capacità naturale degli individui, al fine di verificarne l'idoneità al compimento di determinati atti. Inoltre, in questo senso, depone la particolare snellezza e deformalizzazione dei procedimenti di competenza del Giudice tutelare, che assicurano di norma una particolare celerità nella decisione e si presentano, pertanto, del tutto idonei alle esigenze di speditezza che simili casi richiedono. Per la competenza del giudice tutelare depone anche la circostanza che il provvedimento nel caso di specie richiesto all'Autorità Giudiziaria non risolve una questione contenziosa ma ha la funzione, in quanto autorizzatorio, di rimuovere un limite posto dall'ordinamento nei confronti di un soggetto superando, attraverso l'accertamento in concreto, la presunzione di incapacità ritenuta dal legislatore.

Tribunale Catanzaro sez. I  05 marzo 2013

 

Ritenuto che la buona fede, la correttezza e la lealtà nei rapporti giuridici rispondono a doveri generali, non circoscritti agli atti o contratti per i quali sono richiamate da specifiche disposizioni di legge, e che tali doveri, nella particolare materia del diritto di famiglia, assumono il significato della solidarietà e del reciproco affidamento, ritenuto che, nell'evoluzione del diritto positivo e della sua interpretazione giurisprudenziale, sempre minor rilievo assume il dato formale del rapporto familiare fondato sul legame meramente biologico e la famiglia assume sempre di più la connotazione della prima comunità nella quale effettivamente si svolge e si sviluppa la personalità del singolo e si fonda la sua identità, per cui la tutela del diritto allo status ed all'identità personale può non identificarsi con la prevalenza della verità biologica; ritenuto che la protezione dei diritti individuali della persona ed in particolare del minore - specie nella delicatissima sua fase adolescenziale (art. 264 c.c.) - nella società e nel nucleo familiare in cui questi si trovi collocato per scelta altrui postula le linee guida che devono orientare, oltre al legislatore ordinario, anche l'interprete nella ricerca, nel sistema normativo, dell'esegesi idonea ad assicurare il rispetto della dignità della persona umana; quanto precede ritenuto e premesso, l'interpretazione dell'art. 263 c.c., alla luce dei principi fondamentali dell'ordinamento interno, comunitario ed internazionale e del diritto allo status ed all'identità personale, impone di considerare irretrattabile il riconoscimento avvenuto nella consapevolezza della sua falsità: attribuire la legittimazione ad impugnare il riconoscimento a chi lo abbia in mala fede effettuato o concorso ad effettuarlo, sul piano logico ed effettuale ha la stessa valenza di una revoca, vietata, peraltro, espressamente dalla legge.

Tribunale Roma sez. I  17 ottobre 2012 n. 19563  



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1 Commento

  1. Tutti parlano del non riconoscimento del padre ,o della madre dopo il parto.io vorrei sapere perche una madre che ha un figlio maggiorenne, al quale ha aiutato sempre.
    Lui non la vuole piu; visto che non lo aiuta piu economicamente. Io sono stanca di essere trattata solo come una banca, senza affetto.
    Deviderei disconoscerlo ma non posso.??
    Mi potete spiegare perche!
    Margherita

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