Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Art. 258 codice civile: Effetti del riconoscimento.

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Il riconoscimento (1) produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso (2).
L’atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere indicazioni relative all’altro genitore. Queste indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza effetto (3).
Il pubblico ufficiale che le riceve e l’ufficiale dello stato civile che le riproduce sui registri dello stato civile sono puniti con l’ammenda (4) da 20 euro a 82 euro (5). Le indicazioni stesse devono essere cancellate (6).
Commento
Riconoscimento: [v. 250]; Ufficiale dello stato civile: [v. 93]; Registri dello stato civile: [v. 449].
(1) Art. sostituito ex l. 19-5-1975, n. 151 (art. 108) (Riforma del diritto di famiglia).
(2) Comma così sostituito ex art. 1, c. 4, l. 10-12-2012, n. 219 (Riforma della filiazione).
(3) V. nota (7) sub art. 254.
(4) L’ammenda è stata sostituita dalla sanzione amministrativa: cfr. art. 1, l. 24-12-1976, n. 705 e 32, l. 24-11-1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
(5) Importi aumentati ex art. 3, l. 12-7-1961, n. 603; artt. 113 e 114, l. 689/1981 cit.
(6) Nel caso in cui il pubblico ufficiale non provveda spontaneamente alla cancellazione, si può ottenere la realizzazione del medesimo risultato attraverso il giudizio di rettificazione.