Questo sito contribuisce alla audience di

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015

Art. 258 codice civile: Effetti del riconoscimento.

codice-civile

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015



Il riconoscimento (1) produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso (2).

L’atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere indicazioni relative all’altro genitore. Queste indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza effetto (3).

Il pubblico ufficiale che le riceve e l’ufficiale dello stato civile che le riproduce sui registri dello stato civile sono puniti con l’ammenda (4) da 20 euro a 82 euro (5). Le indicazioni stesse devono essere cancellate (6).

Commento

Riconoscimento: [v. 250]; Ufficiale dello stato civile: [v. 93]; Registri dello stato civile: [v. 449].

 

(1) Art. sostituito ex l. 19-5-1975, n. 151 (art. 108) (Riforma del diritto di famiglia).

 

(2) Comma così sostituito ex art. 1, c. 4, l. 10-12-2012, n. 219 (Riforma della filiazione).

 

(3) V. nota (7) sub art. 254.

 

(4) L’ammenda è stata sostituita dalla sanzione amministrativa: cfr. art. 1, l. 24-12-1976, n. 705 e 32, l. 24-11-1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

 

(5) Importi aumentati ex art. 3, l. 12-7-1961, n. 603; artt. 113 e 114, l. 689/1981 cit.

 

(6) Nel caso in cui il pubblico ufficiale non provveda spontaneamente alla cancellazione, si può ottenere la realizzazione del medesimo risultato attraverso il giudizio di rettificazione.

 

 

 



Per avere il pdf inserisci qui la tua email. Se non sei già iscritto, riceverai la nostra newsletter:

Informativa sulla privacy
DOWNLOAD

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.

 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA

Canale video Questa è La Legge

Segui il nostro direttore su Youtube