Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Art. 2602 codice civile: Nozione e norme applicabili

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.
Il contratto di cui al precedente comma è regolato dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali (1).
Commento
Consorzio: organizzazione creata tra imprenditori per lo svolgimento e la disciplina di determinate fasi delle rispettive imprese.
(1) I consorzi in base al tipo di attività che svolgono vengono distinti in consorzi con sola attività interna e consorzi che svolgono anche attività esterna. Comune ad entrambi i tipi di consorzio è la costituzione di un’organizzazione comune; mentre nei primi questa si limita a regolare i rapporti reciproci fra i consorziati, nei secondi, invece, viene istituito un ufficio comune [v. 2612], destinato ad avere rapporti con i terzi nell’interesse delle imprese consorziate.
Il termine «consorzio» utilizzato anche dalla norma, di regola, indica un’ampia serie di fenomeni presenti sia in diritto privato (es.: consorzi di bonifica [v. 863]) sia in diritto pubblico (es.: consorzi comunali e provinciali, consorzi portuali), accomunati da un medesimo scopo, ossia quello di creare un’organizzazione per soddisfare in comune bisogni ed esigenze propri dei consorziati. Non a tutti i tipi di consorzio si applica la disciplina dettata dall’articolo in esame e da quelli seguenti.
Giurisprudenza annotata
Consorzi
In materia di appalto stipulato da consorzio di cooperative, di cui algli artt. 2602, cod. civ., e 27 bis del d.lgs. C.p.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, ove il contratto con il committente preveda una clausola sociale, ai sensi dell'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il consorzio è responsabile, nei confronti dei dipendenti delle società consorziate, del rispetto delle condizioni normative ed economiche previste dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro, applicabile al settore di attività, avendo la detta clausola natura di clausola a favore di terzo ex art. 1411 cod. civ. Rigetta, App. Cagliari, 14/02/2008
Cassazione civile sez. lav. 08 settembre 2014 n. 18860
Ai sensi degli artt. 34 lett. e) e 37, d.l. 12 aprile 2006 n. 163, il consorzio ordinario di cui all'art. 2602 c.c. è legittimato a partecipare a gare pubbliche negli stessi sensi e forme consentiti ad un raggruppamento temporaneo di imprese.
T.A.R. Torino (Piemonte) sez. I 30 luglio 2014 n. 1359
Il contratto di consorzio di cui all'art. 2602 cod. civ. non comporta l'assorbimento delle imprese contraenti in un organismo unitario, con creazione di un rapporto di immedesimazione organica tra il consorzio e le imprese consorziate ma unicamente la costituzione di una organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive attività dei contraenti, avente essa stessa carattere strumentale rispetto a quella delle imprese consorziate. Ne consegue che il consorzio di cooperative ammesso ai pubblici appalti, soggetto alla disciplina speciale dettata dall'art. 27 bis del d.lgs.C.p.S. 14 febbraio 1947, n. 1577, non è solidalmente responsabile nei confronti dei terzi per le obbligazioni assunte da un'impresa consorziata nell'esecuzione di un contratto di appalto a quest'ultima assegnato dal consorzio, trovando applicazione il generale principio di cui all'art. 1372, secondo comma, cod. civ., e ciò, a maggior ragione, nel caso in cui il consorzio sia costituito in forma di società cooperativa a r.l., attesa l'intensa autonomia di cui sono dotate le società di capitali, la quale esclude che le vicende dei rapporti facenti capo ai singoli soci possano ripercuotersi sulla società. Rigetta, App. Venezia, 10/08/2006
Cassazione civile sez. I 27 gennaio 2014 n. 1636
La disposizione del comma 11 dell'art. 5, d.m. n. 593 del 2000 si riferisce esclusivamente ai consorzi e alle società consortili, evidentemente in relazione alla loro particolare natura giuridica, non a tutti i soggetti di cui all'art. 3 comma 1 dell'invito e 5 comma 1, d.m. n. 593 del 2000, che ai sensi dell'art. 3 comma 1 dell'invito possono presentare un progetto in forma congiunta. Infatti, il raggruppamento, in cui ai sensi del citato comma 4 dell'art. 3, necessariamente deve essere individuato un capofila con funzione di coordinamento ed interfaccia con il Ministero, non fa sorgere gli stessi vincoli del consorzio e della società consortile, che presuppongono un'organizzazione comune, ai sensi dell'art. 2602 c.c.
T.A.R. Roma (Lazio) sez. III 07 luglio 2012 n. 6184
Sussiste l'obbligo del Consorzio, costituito per gli scopi previsti dall'art. 2602 c.c., di ribaltare sulle imprese consorziate - secondo i criteri di legge (specie quanto all'inerenza) o quelli legittimamente fissati dallo statuto, se non delle norme fiscali - tutte le operazioni economiche da esso conseguite, che siano realizzate da una o più imprese consorziate oppure con strutture proprie o con impiego di imprese terze. Va sancita l'illegittimità dell'omesso integrale ribaltamento economico delle operazioni eseguite da una o più consorziate e, parimenti, dei componenti positivi e negativi delle operazioni economiche eseguite in proprio dal consorzio e di quelle affidate all'esecuzione di terzi, alla luce del principio per cui il consorzio nato dallo specifico contratto per le finalità previste dall'art. 2602 c.c. non può e non deve avere (se vuole mantenere tale qualità soprattutto ai fini fiscali) nessun vantaggio per sé, perché tali vantaggi (come gli eventuali svantaggi) appartengono (in aderenza alle convenuta finalità negoziale) unicamente sempre e solo alle imprese consorziate.
Cassazione civile sez. trib. 17 giugno 2011 n. 13295
IVA
In tema di Iva, il consorzio costituito per gli scopi previsti dall'art. 2602 c.c., non potendo avere per sé alcun vantaggio, in quanto lo stesso, al pari dell'eventuale svantaggio, appartiene unicamente e solo alle imprese consorziate, ha l'obbligo di ribaltare sulle stesse, secondo i criteri di legge (specie quanto all'inerenza), o quelli legittimamente fissati dallo statuto, se non elusivi della causa consortile e delle relative norme fiscali, tutte le operazioni economiche da esso conseguite che siano state realizzate da una o più imprese consorziate, oppure con strutture proprie, o con impiego di imprese terze, con la conseguenza che, qualora il consorzio, avendo ricevuto l'affidamento di un lavoro o di un servizio, fatturi al committente il valore pattuito per le prestazioni, ma riceva dall'impresa consorziata, che le ha eseguite, una fattura per un importo inferiore, si è in presenza di un'indebita, occulta, compensazione tra i ricavi del consorzio (che devono, invece, essere integralmente ribaltati alla consorziata) ed il rimborso delle spese da esso sostenute, senza che la differenza tra gli importi delle due fatturazioni possa giustificarsi in base all'art. 13, comma 1, lett. b, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, in quanto la provvigione ivi prevista ai fini del calcolo della base imponibile per le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza (quale è il consorzio) acquista giuridica evidenza solo se ha una sua univoca e chiara rappresentazione, prima contabile e poi fiscale, nelle scritture del mandatario e del mandante.
Cassazione civile sez. trib. 05 luglio 2011 n. 14780
Pubblica amministrazione
Il consorzio di cooperative di produzione e lavoro si connota perché risulta dotato di soggettività giuridica autonoma e stabile, diversamente da quanto accade per le riunioni temporanee di imprese. Per questo, può partecipare alla procedura ad evidenza pubblica utilizzando i requisiti suoi propri e, nel novero di questi, fare valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che costituiscono articolazioni organiche del soggetto collettivo, ossia suoi "interna corporis". Diversamente dai soggetti facenti parte delle associazioni temporanee di concorrenti e dei consorzi tra imprese ex art. 2602 c.c., ai soggetti facenti parte dei consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro l'art. 37 comma 5, codice dei contratti preclude la partecipazione individuale o mediante altri consorzi o raggruppamenti non in senso assoluto, cioè unicamente in quanto consorziati, bensì soltanto quando siano indicati in sede di gara dal consorzio quali concorrenti in quella specifica gara; tanto in considerazione della particolare natura e delle finalità mutualistiche di tali speciali consorzi, costituiti per la partecipazione agli appalti e ai quali per questo la legge riconosce propria personalità giuridica ed autonomia operativa, distinte da quelle dei consorziati. Difatti, il peculiare rapporto organico che lega le cooperative consorziate di un consorzio di cooperative di produzione e lavoro, ivi compresa quella incaricata dell'esecuzione dei lavori, in sostanza non è dissimile, "mutatis mutandis", da quello che avvince i singoli soci ad una società; esso, cioè, è tale che le attività compiute dalle consorziate sono imputate organicamente al consorzio, come unico ed autonomo centro di imputazione e di riferimento di interessi e, di conseguenza, diversamente da quanto accade in tema di associazioni temporanee e di consorzi stabili, la responsabilità per inadempimento degli obblighi contrattuali nei confronti della p.a. si appunta esclusivamente in capo al consorzio senza estendersi, in via solidale, alla cooperativa incaricata dell'esecuzione.
T.A.R. Napoli (Campania) sez. I 03 maggio 2011 n. 2436