Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Art. 2712 codice civile: Riproduzioni meccaniche

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.
Commento
L’articolo si riferisce alla riproduzione di fatti, ottenuta attraverso le nuove tecniche approntate dal progresso scientifico.
In particolare, il riferimento ad «ogni altra rappresentazione meccanica» consente l’applicazione della norma a qualunque possibile tecnica di rappresentazione dei fatti. Non vi rientrano le cd. «veline», ossia le riproduzioni con la carta copiativa di documenti scritti.
Giurisprudenza annotata
Prova nel giudizio civile
La corrispondenza intercorsa via e-mail può costituire prova scritta, ex art. 2712 c.c., e quindi formare piena prova dei fatti o delle cose rappresentati, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità agli atti o alle cose medesimi.
Tribunale Foggia sez. I 27 novembre 2014
Documento e prova documentale
L'accertamento del lavoro straordinario prestato da un autotrasportatore, e della sua effettiva entità, non può fondarsi unicamente sui dischi cronotachigrafi, prodotti in originale od in copia fotostatica, ove da controparte ne sia disconosciuta la conformità ai fatti in essi registrati e rappresentati, in quanto da soli inidonei ad una piena prova, per la preclusione stabilita dall'art. 2712 cod. civ., occorrendo a tal fine che la presunzione semplice, costituita dalla contestata registrazione o rappresentazione anzidetta, sia supportata da ulteriori elementi, pur se anch'essi di carattere indiziario o presuntivo. Cassa con rinvio, App. Milano, 14/11/2007
Cassazione civile sez. lav. 13 maggio 2014 n. 10366
In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c., il "disconoscimento" che fa perdere alle riproduzioni stesse la loro qualità di prova - e che va distinto dal "mancato riconoscimento", diretto o indiretto, il quale, invece, non esclude che il giudice possa liberamente apprezzare le riproduzioni legittimamente acquisite -, pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (fattispecie relativa alla produzione in giudizio di fotografie attestanti le pessime condizioni di un albergo, al fine di ottenere il risarcimento per i disagi subiti).
Cassazione civile sez. III 17 gennaio 2013 n. 1033
Gli estratti conto prodotti dalla banca non sono copie fotografiche o fotostatiche di scritture originali esistenti, ma costituiscono riproduzioni meccaniche di supporti magnetici, vale a dire della stampa di un'elaborazione computerizzata effettuata dal sistema contabile della banca. La disciplina del disconoscimento di tali registrazioni, pertanto, deve essere rinvenuta, non nell'art. 2719 c.c., che si riferisce alle copie fotografiche di scritture, ma nella norma dell'art. 2712 c.c., con la conseguenza che è onere del debitore contestare la veridicità delle singole operazioni registrate entro i termini contrattualmente previsti.
Tribunale Bari sez. II 06 novembre 2012 n. 3468
La riproduzione di un atto di giustificazione di assenza da lavoro inviato dal lavoratore mediante telefax rientra fra le riproduzioni meccaniche indicate, con elencazione non tassativa, dall'art. 2712 c.c., e forma piena prova dei fatti o delle cose rappresentate se colui contro il quale è prodotta (datore di lavoro) non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime, costituendo detta modalità di trasmissione un sistema di posta elettronica volto ad accelerare il trasferimento della corrispondenza mediante la riproduzione a distanza - con l'utilizzazione di reti telefoniche e terminali facsimile - del contenuto di documenti.
Tribunale Varese 24 gennaio 2012
Il disconoscimento delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c., che fa perdere alle stesse la loro qualità di prova, pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c., deve, tuttavia, essere chiaro, circostanziato ed esplicito (dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta) e - al fine di non alterare l'iter procedimentale in base al quale il legislatore ha inteso cadenzare il processo in riferimento al contraddittorio - deve essere tempestivo e cioè avvenire nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla rituale acquisizione delle suddette riproduzioni, dovendo per ciò intendersi la prima udienza o la prima risposta successiva al momento in cui la parte onerata del disconoscimento sia stata posta in condizione, avuto riguardo alla particolare natura dell'oggetto prodotto, di rendersi immediatamente conto del contenuto della riproduzione. Ne consegue che potrà reputarsi tardivo il disconoscimento di una riproduzione visiva soltanto dopo la visione relativa e quello di una riproduzione sonora soltanto dopo la sua audizione o, se congruente, la rituale acquisizione della sua trascrizione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il quale, lamentando che la sentenza di merito non aveva ritenuto tardivo il disconoscimento di una registrazione fonografica avvenuto soltanto dopo tre udienze dalla sua produzione in giudizio, non si era però puntualizzato, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, in che modo si fosse realmente atteggiata detta scansione processuale, in guisa da consentire di verificare se la controparte fosse stata effettivamente, e quando, posta in grado di conoscere il concreto contenuto di detta registrazione).
Cassazione civile sez. III 22 aprile 2010 n. 9526
Giustizia amministrativa
Ai sensi dell'art. 2712 c.c., a fronte della contestazione dell'autenticità di una scrittura esibita in fotocopia in giudizio e di cui si eccepisca la contraffazione, la parte che intenda valersene deve produrre il documento originale o indicare la ragioni per cui non ne sia in possesso, in modo da consentire alla controparte di valutare la reale natura della contraffazione e così di proporre la querela di falso, il cui giudizio di accertamento deve necessariamente svolgersi sull'originale. (Annulla Tar Lazio, Roma, sez. II, nn. 2550 e 2620 del 2012).
Consiglio di Stato sez. V 19 gennaio 2013 n. 297
Perizia
In tema di perizia grafica, l'affidabilità dei relativi risultati non può essere esclusa per il solo fatto che essa sia stata effettuata su di una copia fotostatica e non sull'originale del documento sospetto di falsità, non potendosi, in materia penale, a differenza di quanto si è ritenuto in materia civile far leva, per escludere detta affidabilità, sul disposto di cui all'art. 2702 c.c. circa l'efficacia probatoria della scrittura privata, da porre in relazione con quello di cui all'art. 2712 c.c., secondo cui le copie fotostatiche di una scrittura privata fanno piena prova soltanto a condizione che esse non vengano contestate da coloro nei cui confronti si voglia farle valere.
Cassazione penale sez. V 20 ottobre 2011 n. 42938