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Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015

Art. 2733 codice civile: Confessione giudiziale

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Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015



È giudiziale la confessione resa in giudizio.

Essa forma piena prova contro colui che l’ha fatta, purché non verta su fatti relativi a diritti non disponibili (1).

In caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice (2).

Commento

Confessione giudiziale: confessione [v. 2730] resa oralmente davanti al giudice (e raccolta nel verbale di udienza) o contenuta in un atto processuale (cioè collegato ad un giudizio) sottoscritto dalla parte personalmente. Essa può essere spontanea (raramente) o provocata dall’interrogatorio formale [v. nota (4) sub art. 2730].

 

Litisconsorzio necessario: si ha (—) quando nel processo vi è una pluralità di parti (cioè più attori o più convenuti) tutte titolari del rapporto controverso, con la conseguenza che la decisione del giudice non può che essere pronunciata, a pena di invalidità della sentenza, nei confronti di tutti.

 

(1) La confessione è prova legale nel senso che è vincolante sia nei confronti della parte che l’ha resa (che non potrà provare il contrario), sia nei confronti del giudice (che non potrà valutare la dichiarazione liberamente). Infatti, il legislatore ha voluto cristallizzare la regola d’esperienza secondo la quale chi ammette un fatto a sé sfavorevole, dice il vero.

 

(2) Poiché nel caso del litisconsorzio necessario la decisione finale deve essere unica nei confronti di tutte le parti, la norma dispone che la confessione resa solo da alcune delle parti sarà liberamente valutata dal giudice; mentre, se è resa da tutti, conserverà l’efficacia di prova legale.

 

Giurisprudenza annotata

Confessione

In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la confessione proveniente da un soggetto litisconsorte facoltativo, qual è il conducente danneggiante non proprietario del veicolo, rispetto all'assicuratore ed al proprietario dello stesso, é liberamente apprezzabile dal giudice nei riguardi di costoro in applicazione dell'art. 2733, terzo comma, cod. civ., mentre ha valore di piena prova nei confronti del medesimo confidente, come previsto dall'art. 2733, secondo comma, cod. civ. Cassa con rinvio, Trib. L'Aquila, 20/06/2012

Cassazione civile sez. VI  13 novembre 2014 n. 24187  

 

In ipotesi di litisconsorzio necessario, la confessione resa da uno dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice in relazione a tutti i litisconsorti, compreso quello che ha reso la dichiarazione. Nel caso invece di litisconsorzio facoltativo la confessione resa da uno dei litisconsorti costituisce prova legale nei confronti del confidente, mentre può fornire argomenti di prova ed essere liberamente valutata dal giudice nei confronti degli altri litisconsorti (nella specie, relativa ad un sinistro stradale il conducente del veicolo antagonista dell'attore non era proprietario del veicolo e quindi era litisconsorte facoltativo nei confronti della compagnia assicuratrice e del proprietario-assicurato, sicchè le sue dichiarazioni confessorie erano state liberamente valutate dal giudice).

Cassazione civile sez. VI  13 novembre 2014 n. 24187  

 

In tema di onorari forensi, il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria, ai sensi degli artt. 2733 e 2735 c.c., e non può impugnare l'atto se non provando, a norma dell'art. 2732 c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o da violenza; non gli è sufficiente, quindi, provare l'elemento oggettivo della non veridicità della dichiarazione di ricevuto pagamento, ma occorre che egli provi, altresì, l'elemento soggettivo dello stato di errore o di coartazione che lo determinò al rilascio .

Cassazione civile sez. II  21 febbraio 2014 n. 4196  

 

Nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 18, legge n. 990/1969, le dichiarazioni confessorie sono valutate alla stregua delle regole in materia probatoria solo se possono portare alla condanna del soggetto che le ha rese e non, quindi, le mere assunzioni di responsabilità o colpa contenute nel modulo di contestazione amichevole del sinistro sottoscritto dal responsabile del danno, che deve essere, invece, liberamente apprezzata dal giudice, in applicazione della regola sancita nell'art. 2733, comma 3 c.c., secondo cui, in caso di litisconsorzio necessario, la capacità probatoria della confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è affidata alla prudente valutazione del giudice.

Cassazione civile sez. VI  23 gennaio 2014 n. 1394  

 

La dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, c.c. , secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice.

Cassazione civile sez. III  07 novembre 2013 n. 25047  

 

La dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, comma 3, c.c., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice.

Cassazione civile sez. III  25 giugno 2013 n. 15881

 

Ogni valutazione sulla portata confessoria della constatazione amichevole di sinistro (c.d. CID) - la quale sarebbe oggetto, comunque, di libera valutazione nei confronti dell'assicuratore, ai sensi dell'art. 2733, terzo comma, c.c. - è preclusa dalla esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto nel documento e le conseguenze accertate in sede di merito.

Cassazione civile sez. III  25 giugno 2013 n. 15881  

 

Nei giudizi proposti ai sensi dell'art. 18 l. 24 dicembre 1969 n. 990 (oggi abrogato e trasfuso nell'art. 144 d.lg. 7 settembre 2005 n. 209), gli stessi fatti che determinano la responsabilità e la condanna del danneggiante costituiscono la fonte dell'obbligazione risarcitoria dell'assicuratore, comportando una situazione di litisconsorzio necessario tra entrambi tali soggetti e il terzo danneggiato ed impedendo che si pervenga a decisioni differenziate in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore, dall'altro. Ne consegue che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole di incidente, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, comma 3, c.c., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice.

Cassazione civile sez. III  13 febbraio 2013 n. 3567  

 

La dichiarazione confessoria, contenuta nel relativo modulo (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve e essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733 comma 3 c.c., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice.

Cassazione civile sez. III  23 gennaio 2013 n. 1602  



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