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Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015

Art. 2744 codice civile: Divieto del patto commissorio

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Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015



E’ nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore (1). Il patto (2) è nullo (3) anche se posteriore alla costituzione dell’ipoteca o del pegno (4) (5).

Commento

Nullità: [v. Libro IV, Titolo II, Capo XI]; Pegno: [v. 2784]; Ipoteca: [v. 2808].

 

Patto commissorio: accordo tra debitore e creditore in base al quale si stabilisce che, in caso di mancato pagamento da parte del debitore (inadempimento), il bene oggetto della garanzia passa in proprietà del creditore.

 

(1) L’accordo assume la forma di vendita in garanzia, nella quale il trasferimento della proprietà del bene dato in garanzia è sospensivamente condizionato [v. 1353] all’inadempimento del debitore.

 

(2) L’accordo solitamente accede ad una garanzia reale tipica (pegno, ipoteca) o ad un contratto di anticresi [v. 1960], ma il divieto colpisce anche il patto commissorio autonomamente stipulato.

 

(3) Si ritiene che, in applicazione dell’art. 1419, comma 1, la nullità del patto commissorio non importa anche quella del contratto cui quest’ultimo accede, se non quando emerga, in via interpretativa, che le parti, senza quel patto, non lo avrebbero stipulato.

 

(4) Non urta contro tale divieto il cd. patto marciano attraverso la cui stipulazione si consente al creditore di soddisfarsi, nel caso di inadempimento del debitore, sulla cosa stessa, ma attraverso le modalità della vendita forzata [v. 2919] o mediante l’assegnazione a prezzo di stima: in tal caso, il creditore farà proprio il bene, ma dovrà versare al debitore l’eventuale differenza tra valore del credito e valore stimato.

 

(5) Una deroga al principio sancito dall’articolo in commento si riscontra nel D.Lgs. 21-5-2004, n. 170 recante attuazione della dir. 2002/47/CE, in materia di contratti di garanzia finanziaria: l’art. 6 del decreto, nel disporre che i contratti di trasferimento della proprietà con funzione di garanzia hanno effetto in conformità ai termini in essi stabiliti, indipendentemente dalla loro qualificazione, stabilisce che a tali contratti non si applica l’articolo 2744: il legislatore ha così sancito la validità delle fattispecie atipiche di contratto di garanzia alla cui liberalizzazione era, tra l’altro, di ostacolo il divieto di patto commissorio.

 

La norma tutela l’applicazione del principio della par condicio creditorum [v. 2741] e il debitore stesso, che, in presenza di tale accordo, potrebbe essere costretto a trasferire al creditore un bene di valore notevolmente superiore al valore del credito concessogli.

Giurisprudenza annotata

Divieto di patto commissorio

Viola il divieto di patto commissorio, ed è quindi affetta da nullità, la procura a vendere un immobile rilasciata dal debitore al creditore, che il creditore stesso possa utilizzare in caso di inadempimento del venditore, per intestarsi un bene del debitore o per cederlo a persona compiacente.

Cassazione civile sez. III  08 luglio 2014 n. 15486  

 

Il divieto di patto commissorio sancito dall'art. 2744 c.c. si estende a qualsiasi negozio che venga utilizzato per conseguire il risultato concreto vietato dall'ordinamento. Ne consegue che anche la procura a vendere un immobile, conferita dal mutuatario al mutuante contestualmente alla stipulazione del mutuo, è idonea ad integrare la violazione della norma suddetta, qualora si accerti che tra il mutuo e la procura sussista un nesso funzionale, non assumendo rilievo, in senso contrario, la circostanza che il bene venduto venga intestato ad un prossimo congiunto del creditore (nella specie, la di lui figlia), perché in tal caso lo strettissimo vincolo di parentela consente di ritenere che l'operazione sia stata posta in essere proprio per eludere il divieto "ex lege". Rigetta, App. Torino, 05/02/2009

Cassazione civile sez. III  08 luglio 2014 n. 15486  

 

Il contratto di lease back non integra, di per sé, una vendita a scopo di garanzia, così ponendosi in frode al patto commissorio, ma realizza, in linea di massima, la funzione specifica del leasing che è quella di procurare all’imprenditore, nel quadro di un determinato disegno economico di potenziamento dei fattori produttivi, liquidità immediata mediante l’alienazione di un suo bene strumentale, conservandone l’uso e con facoltà di riacquistarne la proprietà al termine del rapporto.

Tribunale Firenze  29 maggio 2014

 

La vendita con patto di riscatto o di retrovendita, pur non integrando direttamente un patto commissorio, può rappresentare un mezzo per sottrarsi all'applicazione del relativo divieto, ogni qualvolta il versamento del prezzo da parte del compratore non si configuri come corrispettivo dovuto per l'acquisto della proprietà, ma come erogazione di un mutuo, rispetto al quale il trasferimento del bene risponda alla sola finalità di costituire una posizione di garanzia provvisoria, capace di evolversi in maniera diversa a seconda che il debitore adempia o meno l'obbligo di restituire le somme ricevute.

Cassazione civile sez. I  17 aprile 2014 n. 8957  

 

La vendita con patto di riscatto o di retrovendita, pur non integrando direttamente un patto commissorio, può rappresentare un mezzo per sottrarsi all'applicazione del relativo divieto ogni qualvolta il versamento del prezzo da parte del compratore non si configuri come corrispettivo dovuto per l'acquisto della proprietà, ma come erogazione di un mutuo, rispetto al quale il trasferimento del bene risponda alla sola finalità di costituire una posizione di garanzia provvisoria, capace di evolversi in maniera diversa a seconda che il debitore adempia o meno l'obbligo di restituire le somme ricevute. Rigetta, App. Milano, 16/02/2006

Cassazione civile sez. I  17 aprile 2014 n. 8957  

 

Va esclusa la violazione del divieto del patto commissorio in caso di mancanza di prova del mutuo, oppure qualora la vendita sia pattuita allo scopo, non già di garantire l'adempimento di un'obbligazione con riguardo all'eventualità non ancora verificatasi che rimanga inadempiuta, ma di soddisfare un precedente credito rimasto insoluto o, infine, quando manchi l'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento di un suo bene come conseguenza della mancata estinzione del debito che viene a contrarre; peraltro, il divieto di tale patto non è applicabile allorquando la titolarità del bene passi all'acquirente con l'obbligo di ritrasferimento al venditore se costui provvederà all'esatto adempimento.

Cassazione civile sez. II  17 marzo 2014 n. 6175  

 

Il divieto del patto commissorio si estende a qualsiasi negozio che venga impiegato per conseguire il risultato concreto, vietato dall'ordinamento, della illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento della proprietà di un suo bene quale conseguenza della mancata estinzione di un suo debito.

Cassazione civile sez. II  30 settembre 2013 n. 22314  

 

Un contratto preliminare di compravendita può incorrere nel divieto del patto commissorio, sanzionato dall'art. 2744 cod. civ., ove risulti l'intento primario delle parti di costituire con il bene promesso in vendita una garanzia reale in funzione dell'adempimento delle obbligazioni contratte dal promittente venditore con altro negozio, in maniera da stabilire un collegamento strumentale fra i due negozi, mediante predisposizione di un meccanismo (quale la previsione di una condizione) diretto a far sì che l'effetto irrevocabile del trasferimento si realizzi solo a seguito dell'inadempimento del debitore, promittente alienante, rimanendo altrimenti il bene nella titolarità di quest'ultimo, atteso che in tal modo il preliminare viene impiegato non per finalità di scambio, ma in funzione di garanzia, per conseguire l'illecita coartazione del debitore rispetto alla volontà del creditore promissario acquirente, costituendo, allora, il mezzo per raggiungere il risultato vietato dalla legge. Rigetta, App. Lecce, 30/11/2009

Cassazione civile sez. II  21 maggio 2013 n. 12462  

 

Il divieto del patto commissorio sancito dall'art. 2744 c.c., con la conseguente sanzione di nullità radicale, si estende a qualsiasi negozio, ancorchè di per sé astrattamente lecito, qualora venga impiegato per conseguire il fine concreto, riprovato dall'ordinamento, della illecita coercizione del debitore, costringendolo al trasferimento di un bene a scopo di garanzia nella ipotesi di mancato adempimento di una obbligazione assunta.

Cassazione civile sez. II  21 maggio 2013 n. 12462  

 

Il divieto di patto commissorio, sancito dall’art. 2744 c.c., s'estende a qualsiasi negozio, quale ne sia il contenuto, che venga impiegato per conseguire il risultato concreto, vietato dall’ordinamento, dell’illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore. Anche, quindi, un contratto preliminare di compravendita può dissimulare un mutuo con patto commissorio, ancorché non sia previsto il passaggio immediato del possesso del bene promesso in vendita, qualora la promessa di vendita garantisca la restituzione, entro un certo termine, della somma precedentemente o coevamente mutuata dal promittente compratore, sempre che risulti provato il nesso di strumentalità tra i due negozi. (Nella specie, atteso che il versamento del denaro da parte del promissario acquirente non costituiva il pagamento del prezzo, ma l’adempimento di un mutuo, il Trib. ha dichiaratori sensi degli art. 1343 e 1418 c.c. la nullità per causa illecita del contratto preliminare, che costituiva un mezzo per eludere il divieto posto dall’art. 2744 c.c.).

Tribunale Milano sez. IV  15 maggio 2013 n. 6845  

 

Il divieto di patto commissorio, sancito dall'art. 2744 c.c., s'estende a qualsiasi negozio, quale ne sia il contenuto, che venga impiegato per conseguire il risultato concreto, vietato dall'ordinamento, dell'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore. Anche, quindi, un contratto preliminare di compravendita può dissimulare un mutuo con patto commissorio, ancorché non sia previsto il passaggio immediato del possesso del bene promesso in vendita, qualora la promessa di vendita garantisca la restituzione, entro un certo termine, della somma precedentemente o coevamente mutuata dal promittente compratore, sempre che risulti provato il nesso di strumentalità tra i due negozi.

Tribunale S.Maria Capua V.  22 marzo 2013 n. 207  



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