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Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Art. 2773 codice civile: Crediti dei comuni e delle province per tributi

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
[I crediti dei comuni e delle province per i tributi previsti dalla legge per la finanza locale hanno privilegio sopra gli immobili ai quali i tributi stessi si riferiscono.
Il privilegio non è opponibile ai terzi che hanno acquistato anteriormente diritti sugli immobili.]
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 1975, N. 426
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