Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Art. 2793 codice civile: Sequestro della cosa

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Se il creditore abusa (1) della cosa data in pegno, il costituente può domandarne il sequestro (2).
Commento
Creditore pignoratizio: [v. 2748]; Costituente: [v. 2789].
Sequestro: istituto del processo civile avente lo scopo di garantire la conservazione e l’indisponibilità di determinati beni o cose per il periodo necessario alla soluzione della controversia o al conseguimento del diritto dell’attore. Si distingue il (—) conservativo [v. 2905] da quello giudiziario [v. 1997].
Abuso: è tale ogni atto di esercizio del diritto che sia contrario alla legge.
(1) Il creditore pignoratizio, o il terzo, abusa del bene dato in pegno nell’ipotesi di contravvenzione al divieto di uso, o nel caso di eccesso dei limiti entro i quali l’uso è consentito, oppure nel caso di mancata custodia del bene.
(2) Tale sequestro non comporta l’estinzione del pegno, ma solo la sottrazione del bene al creditore pignoratizio.