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Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Art. 2807 codice civile: Norme applicabili al pegno di crediti

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Per tutto ciò che non è regolato nella presente sezione si osservano, in quanto applicabili, le norme della sezione precedente.
Giurisprudenza annotata
Pegno
Si applica anche al pegno di crediti (nella specie: quote di fondi comuni di investimento mobiliare) il principio per il quale il pegno è indivisibile e garantisce il credito finché questo non è integralmente soddisfatto, anche se la cosa data in pegno è divisibile.
Corte appello Milano 23 settembre 1997
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