Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Art. 2823 codice civile: Ipoteca su beni futuri

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
L’ipoteca su cosa futura può essere validamente iscritta solo quando la cosa è venuta a esistenza (1).
Commento
Cosa futura: [v. 1348].
(1) Nell’attesa che venga ad esistenza il bene, il concedente è obbligato ad adoperarsi affinché tale condizione possa verificarsi.
La norma non si estende a tutti i casi di ipoteca sui beni futuri; così, nel caso di edificio da costruire, potrà iscriversi ipoteca non appena lo stesso abbia assunto una consistenza tale da consentirne la descrizione.
Giurisprudenza annotata
Ipoteca su beni futuri
La costituzione di un diritto d'ipoteca mediante iscrizione contro il proprietario di un fondo nei confronti del quale già esiste una precedente trascrizione contraria, avente ad oggetto il trasferimento del diritto di proprietà di un edificio da costruire sul fondo medesimo, prevale nei confronti di quest'ultima qualora, alla data della sua iscrizione, il fabbricato non sia ancora venuto ad esistenza.
Tribunale Ivrea 09 giugno 2003
All'iscrizione di ipoteca su un edificio in costruzione non può opporsi la precedente trascrizione del contratto di permuta di cosa presente con cosa futura: infatti tale trascrizione non ha efficacia prenotativa e non produce il retroagire del trasferimento della proprietà, che si realizza solo al momento dell'ultimazione dell'opera nei suoi elementi essenziali.
Tribunale Ivrea 09 giugno 2003
Va affermata la possibilità di iscrizione ipotecaria su di un fabbricato in corso di costruzione ai sensi degli art. 2825 bis e 2826 c.c. In ogni caso, va tenuto conto non solo della norma generale dell'art. 2823 c.c., secondo cui l'ipoteca su cosa futura può essere validamente iscritta solo quando la cosa è venuta a esistenza, ma anche della norma speciale di cui all'art. 2811 c.c., dettata in tema di accessione, che prevede che l'ipoteca si estende alle altre accessioni dell'immobile ipotecato, con la conseguenza che la valida iscrizione dell'ipoteca sul terreno comporta la successiva estensione anche al fabbricato sopra costruito, ex art. 934 c.c.
Tribunale Ivrea 09 giugno 2003