Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Art. 2827 codice civile: Luogo dell’iscrizione

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
L’ipoteca si iscrive nell’ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si trova l’immobile (1).
Commento
Iscrizione: [v. 2808].
Registri immobiliari: registri nei quali vengono annotate le successive vicende relative alla proprietà immobiliare [v. Libro VI, Titolo I]. I (—) sono pubblici: possono cioè essere esaminati da chiunque intenda farlo. Nei (—) vengono inserite tutte le trascrizioni [v. 2643], le iscrizioni [v. 2808, 2827] e le annotazioni relative [v. 2654].
(1) Se l’ipoteca ha ad oggetto immobili situati in Comuni diversi, l’iscrizione andrà fatta presso ciascuna delle Conservatorie immobiliari [2658] nelle cui circoscrizioni sono compresi gli immobili.
Data la natura costitutiva dell’iscrizione ipotecaria, l’iscrizione effettuata presso un ufficio incompetente è nulla.