Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Art. 2862 codice civile: Ipoteche e altri diritti reali a carico e a favore del terzo

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Il rilascio non pregiudica le ipoteche, le servitù e gli altri diritti reali resi pubblici contro il terzo prima dell’annotazione del rilascio (1).
Le ipoteche, le servitù e gli altri diritti reali che già spettavano al terzo prima dell’acquisto riprendono efficacia dopo il rilascio o dopo la vendita all’incanto eseguita contro di lui.
Del pari riprendono efficacia le servitù che al momento dell’iscrizione dell’ipoteca esistevano a favore del fondo ipotecato e a carico di altro fondo del terzo. Esse sono comprese nell’espropriazione del fondo ipotecato (2).
Commento
Diritti reali: [v. Libro III, Titolo II]; Servitù (prediale): [v. 1027]; Espropriazione: [v. 2910].
Vendita all’incanto: procedura basata su una gara con offerte in aumento (cd. vendita all’asta) [v. 1128]. Chiunque può partecipare all’incanto ma rimane aggiudicatario (vincitore della gara) chi fa la migliore offerta.
(1) Con il rilascio il terzo acquirente è liberato dall’obbligo di partecipare alla procedura esecutiva.
(2) Il comma 2 prevede che i diritti a favore del terzo acquirente del bene ipotecato non si estinguono fino alla data del rilascio o della vendita, ma sono quiescenti (non possono cioè essere esercitati, in quanto la loro efficacia è sospesa). In seguito alla vendita e al rilascio, tali diritti, e così pure le servitù, riprendono efficacia.
La norma vuole tutelare i diritti degli aventi causa dal terzo acquirente trascritti anteriormente alla annotazione del rilascio.