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Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Art. 2885 codice civile: Cancellazione sotto condizione

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Se è stato convenuto od ordinato che la cancellazione non debba aver luogo che sotto la condizione di nuova ipoteca, di nuovo impiego o sotto altra condizione, la cancellazione non può essere eseguita se non si fa constare al conservatore che la condizione è stata adempiuta (1).
Commento
(1) La norma disciplina l’ipotesi della cancellazione dell’iscrizione ipotecaria sottoposta a condizione. Quest’ultima può essere, nel caso de quo, solo sospensiva. Perché si proceda alla cancellazione occorrerà che venga dimostrato l’avveramento della condizione. Ipotesi di cancellazione sotto condizione è, ad esempio, quella relativa al reimpiego del denaro nell’ipoteca dotale.
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