Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Art. 2936 codice civile: Inderogabilità delle norme sulla prescrizione

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
E’ nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione.
Giurisprudenza annotata
Inderogabilità delle norme sulla prescrizione
In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., qualora il venditore si impegni ad eliminare i vizi e l'impegno sia accettato dal compratore, sorge un'autonoma obbligazione di 'facere' che ove non estingua per novazione la garanzia originaria, a questa si affianca rimanendo ed essa esterna e quindi non alterandone la disciplina. Ne consegue che, in tale ipotesi, anche considerato il divieto dei patti modificativi della prescrizione, sancito dall'art. 2936 c.c., l'originario diritto del compratore alla riduzione del prezzo e alla risoluzione del contratto resta soggetto alla prescrizione annuale, di cui all'art. 1495 c.c., mentre l'ulteriore suo diritto all'eliminazione dei vizi ricade nella prescrizione ordinaria decennale.
Cassazione civile sez. II 06 giugno 2014 n. 12802
Nella determinazione delle somme dovute a titolo di oneri concessori, l'Amministrazione non esercita poteri autoritativi discrezionali ma compie attività di mero accertamento della fattispecie in base ai parametri fissati da leggi e da regolamenti, per cui le relative controversie rientrano nella categoria di quelle aventi ad oggetto atti paritetici, inerenti diritti soggettivi. Per il credito in questione vige, pertanto, il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. che, ai sensi dell'art. 2936 c.c., comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
T.A.R. Napoli (Campania) sez. VIII 16 aprile 2014 n. 2170
In ordine alla garanzia per i vizi della res venduta, ex articolo 1490 del Cc, si sottolinea che se il venditore si impegna a eliminare i vizi e l'impegno sia accettato dal compratore, sorge un'autonoma obbligazione di facere che, ove non estingua per novazione la garanzia originaria, a questa si affianca, rimanendo a essa esterna e non alterandone la disciplina. Di talché, in siffatta ipotesi, anche considerato il divieto dei patti modificativi della prescrizione, sancito dall'articolo 2936 del Cc, l'originario diritto del compratore alla riduzione del prezzo e alla risoluzione del contratto resta soggetto alla prescrizione annuale ex articolo 1495 del Cc, mentre l'ulteriore suo diritto all'eliminazione dei vizi ricade nella prescrizione ordinaria decennale. (Nella fattispecie si è ritenuto che il venditore si fosse fatto carico delle riparazioni dei beni che presentavano vizi diversi da quelli di fabbricazione e che tale impegno fosse idoneo a far sorgere un'obbligazione ampliativa della garanzia originaria, soggetta alla prescrizione decennale).
Tribunale Bologna sez. II 11 settembre 2013 n. 2565
Un diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge — art. 2934 c.c. — e che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere — art. 2935 c.c.-, per cui facendo applicazione delle citate norme si prevede il dies a quo della decorrenza della prescrizione degli oneri di urbanizzazione dal rilascio del titolo concessorio, e non dalla successiva determinazione dell'ente locale, precisando, altresì, che a nulla rileva la circostanza che l'amministrazione comunale si sia riservata di dar corso alla richiesta di pagamento in prosieguo di tempo, sia perché per i diritti di credito, la realizzazione dei quali esige un'attività del creditore, la prescrizione decorre dal giorno in cui l'attività poteva essere compiuta ed egli poteva, così, mettersi in grado di esigere la prestazione dovuta, sia perché l'inerzia del titolare del diritto assume rilevanza dal momento in cui è possibile esercitare il diritto, sia, infine, perché la disciplina legale della prescrizione non è derogabile, a norma dell'art. 2936 c.c., neppure, quindi, per atto unilaterale del titolare del diritto.
T.A.R. Salerno (Campania) sez. II 17 gennaio 2013 n. 103
In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, di cui all'art. 1490 c.c., qualora il venditore si impegni ad eliminare i vizi e l'impegno sia accettato dal compratore, sorge un'autonoma obbligazione di facere, che, ove non estingua per novazione la garanzia originaria, a questa si affianca, rimanendo ad essa esterna e, quindi, non alterandone la disciplina. Ne consegue che, in tale ipotesi, anche considerato il divieto dei patti modificativi della prescrizione, sancito dall'art. 2936 c.c., l'originario diritto del compratore alla riduzione del prezzo e alla risoluzione del contratto resta soggetto alla prescrizione annuale, di cui all'art. 1495 c.c., mentre l'ulteriore suo diritto all'eliminazione dei vizi ricade nella prescrizione ordinaria decennale.
Cassazione civile sez. un. 13 novembre 2012 n. 19702
La clausola che subordina l'operatività della garanzia assicurativa alla coincidenza temporale determinata dalla circostanza che il fatto colposo, la richiesta di risarcimento del terzo e la denuncia dell'assicurato all'assicuratore si verifichino entro il periodo di efficacia del contratto di un anno, è nulla per mancanza di causa di cui all'art. 1917, comma 1. c.c., poiché viene a mancare il trasferimento del rischio dall'assicurato all'assicuratore. Tale clausola è altresì nulla sia perché rende assolutamente impossibile per il contraente esercitare il proprio diritto, in violazione dell'art. 2965 c.c., sia perché altera il regime della prescrizione di cui agli artt. 2952, 2935 e 2936 c.c., ugualmente limitando o impedendo completamente l'esercizio del diritto dell'assicurato.
Tribunale Genova sez. II 08 aprile 2008
Il pactum de non petendo non integra violazione del divieto di deroga convenzionale del regime legale della prescrizione, fissato dall'art. 2936 c.c., in quanto incide sostanzialmente sulla stessa azionabilità della pretesa, per cui la prescrizione inizia a decorrere dalla scadenza del termine fissato con il patto stesso. (Nella specie le parti del contratto di compravendita di un immobile avevano pattuito che l'acquirente avrebbe manlevato parte venditrice da ogni spesa, salvo quanto relativo ad una controversia riguardante lo stesso immobile già oggetto di locazione tra le stesse. La S.C. ha cassato la sentenza di merito, che non aveva considerato la rilevanza della clausola ai fini della decorrenza della prescrizione della pretesa scaturita dalla relativa sentenza).
Cassazione civile sez. III 12 aprile 2006 n. 8606
L'atto di costituzione in mora è un atto giuridico in senso stretto che può essere compiuto o direttamente dal titolare del diritto o da un suo rappresentante e, per la sua natura meramente intimatoria e non negoziale, non è soggetto all'applicazione dell'art. 1324 c.c. che estende ai soli atti unilaterali patrimoniali negoziali la disciplina dei contratti; pertanto, non è possibile configurare la ratifica di un atto di costituzione in mora compiuto da un falsus procurator perché in tal modo in conseguenza dell'effetto retroattivo dell'istituto (art. 1399, comma 2, c.c.) si otterrebbe il risultato di eludere le norme sulla prescrizione, inderogabili dai privati perché d'ordine pubblico (art. 2936 c.c.).
Cassazione civile sez. III 18 gennaio 2005 n. 900
Il "pactum de non petendo" non integra violazione di deroga convenzionale del regime legale della prescrizione, fissato dall'art. 2936 c.c., in quanto incide sostanzialmente sulla stessa azionabilità della pretesa, per cui la prescrizione inizia a decorrere dalla scadenza del termine fissato con il patto stesso.
Cassazione civile sez. III 19 ottobre 1995 n. 10887