Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Art. 2949 codice civile: Prescrizione in materia di società

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti sociali, se la società è iscritta nel registro delle imprese (1).
Nello stesso termine si prescrive l’azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori nei casi stabiliti dalla legge (2).
Commento
Società: [v. Libro V, Titolo V]; Amministratore: [v. 2298].
(1) La prescrizione in oggetto riguarda solo i diritti tipicamente sociali derivanti dal normale svolgimento delle relazioni sociali (es.: azioni giudiziali tra soci o tra questi e la società) e non anche quelli che riguardano le attività che qualunque soggetto giuridico pone in essere (es.: l’azione di annullamento del contratto).
(2) Si tratta dell’azione che spetta ai creditori della società contro gli amministratori che abbiano determinato una diminuzione del patrimonio sociale, provocando così un danno alla garanzia dei creditori stessi. In questo caso, i cinque anni cominceranno a decorrere dal giorno in cui si verificò la diminuzione patrimoniale.
Giurisprudenza annotata
Prescrizioni in materia di società
Il diritto, riconosciuto agli eredi del socio di una società di persone dal combinato disposto degli artt. 2284 e 2289, primo comma, cod. civ., alla liquidazione della quota sociale già in titolarità del "de cuius", ha natura analoga al diritto di credito che sarebbe spettato al socio stesso per l'ipotesi di recesso attuato prima della morte, sicché è soggetto alla prescrizione quinquennale ex art. 2949 cod. civ., applicabile a tutti i diritti derivanti dal rapporto sociale, e non al più lungo termine, decennale, sancito dall'art. 2946 cod. civ., atteso il carattere speciale della prima di tali disposizioni, la cui "ratio" è quella di assicurare la certezza della definizione dei rapporti societari. Cassa con rinvio, App. Brescia, 19/09/2008
Cassazione civile sez. I 23 ottobre 2014 n. 22574
I rapporti sociali, ai quali si applica il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2949 cod. civ., si riferiscono a quei diritti che derivano dalle relazioni che si istituiscono fra i soggetti dell'organizzazione sociale in dipendenza diretta con il contratto di società e delle situazioni determinate dallo svolgimento della vita sociale, mentre ne restano esclusi tutti gli altri diritti che trovano la loro ragion d'essere negli ordinari rapporti giuridici che una società può contrarre al pari di ogni altro soggetto. Il termine di prescrizione previsto dall'art. 2949 cod. civ. si applica, quindi, anche al diritto della società cooperativa a ricevere dai soci i versamenti di denaro disposti a loro carico, quali prestazioni accessorie previste dallo statuto per far fronte alle spese di normale funzionamento della società, determinate dalla delibera assembleare e con decorrenza del termine dalla stessa. Cassa con rinvio, Giud. pace Voltri, 05/12/2005
Cassazione civile sez. I 25 settembre 2013 n. 21903
Il compenso dei sindaci, pur deliberato dall'assemblea per l'intero periodo di durata dell'ufficio, matura e diviene esigibile di anno in anno alla chiusura dei singoli esercizi sociali e dà perciò luogo a distinti diritti di credito, ciascuno dei quali è soggetto alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2949 c.c. per tutti i diritti che derivano dai rapporti sociali e decorrente dalla data di chiusura del relativo esercizio.
Tribunale Roma 07 luglio 2010
È da ritenersi manifestamente infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2949 c.c. formulata relativamente alla richiesta svolta alla società da parte del Presidente del CdA, oltre che ancora socio della stessa, per ottenere il pagamento del corrispettivo derivante da cessione di azioni. E ciò in quanto si deve certamente escludere la pretesa di qualificare come "derivante dai rapporti sociali" ex art. 2949 c.c. un diritto di credito conseguente alla stipulazione di un ordinario negozio di compravendita, anche se avente ad oggetto azioni sociali.
Tribunale Milano sez. VIII 11 giugno 2008 n. 7544
Il lodo arbitrale irrituale, che definisca in via transattiva le ragioni di credito nascenti da un pregresso rapporto societario, non implica di per sé la sottrazione del relativo diritto alla prescrizione quinquennale ex art. 2949 c.c., con applicabilità di quella ordinaria decennale, a tal fine occorrendo una novazione, la quale sostituisca il titolo del diritto stesso, mentre la sostituzione del termine di prescrizione decennale dell'actio iudicati a quello più breve previsto per il rapporto dedotto in giudizio non è applicabile nel caso di arbitrato irrituale o libero.
Cassazione civile sez. I 11 giugno 2007 n. 13670
Si applica la prescrizione breve quinquennale, a norma dell'art. 2949 c.c., ai crediti che la società consortile, anche se in fallimento, vanta nei confronti dei propri soci, in virtù della clausola di responsabilità illimitata, secondo la quale i soci sono tenuti a garantire, in proporzione alla quota posseduta, l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla società medesima.
Tribunale Catania 20 luglio 2006
Il diritto del socio escluso alla liquidazione della quota di partecipazione sociale è soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2949 c.c.
Tribunale Catania 07 aprile 2006
La prescrizione breve in materia di società, stabilita dall'art. 2949 c.c., è applicabile esclusivamente alle società commerciali, e cioè alle società per le quali è prevista l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese, restando escluso che l'introduzione di sezioni speciali del registro delle imprese per gli imprenditori agricoli, i piccoli imprenditori e le società semplici abbia reso applicabile anche a queste ultime l'art. 2449 cit.
Cassazione civile sez. I 31 agosto 2005 n. 17587