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Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015

Art. 2965 codice civile: Decadenze stabilite contrattualmente

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Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015



E’ nullo il patto con cui si stabiliscono termini di decadenza che rendono eccessivamente difficile a una delle parti l’esercizio del diritto (1).

Commento

(1) Contrariamente alla prescrizione, i termini di decadenza possono anche essere stabiliti dalle parti.

Giurisprudenza annotata

Decadenze stabilite

In materia di lavoro subordinato, la valutazione circa la validità del termine negoziale, a norma dell'art. 2965 c.c., va compiuta non in termini astratti con riferimento alla sua maggiore o minore brevità, bensì avendo riguardo al singolo soggetto onerato e alle specifiche circostanze di fatto.

Tribunale Pescara  23 giugno 2014 n. 523

 

In base al sistema delle assunzioni obbligatorie degli invalidi (ed assimilati) disciplinato dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il provvedimento di avviamento al lavoro risulta necessaria la collaborazione dell'invalido, che può essere ancorata alla previsione, nello stesso atto di avviamento, di un termine per la presentazione in azienda - il cui mancato rispetto comporta l'estinzione dell'obbligo di stipulazione posto dalla legge a carico del datore di lavoro, potendosi assimilare l'inerzia del lavoratore ad una implicita rinuncia - purché tale termine decadenziale non renda oggettivamente gravoso l'esercizio del diritto, secondo una valutazione da operare ai sensi dell'art. 2965 cod. civ. e che tenga conto della brevità del termine in rapporto alla particolare situazione del soggetto tenuto ad attivarsi per evitare la decadenza.. Rigetta, App. Roma, 18/05/2010

Cassazione civile sez. lav.  19 settembre 2013 n. 21458  

 

Nel sistema delle assunzioni obbligatorie degli invalidi, la collaborazione del soggetto avviato, necessaria per la stipulazione del contratto di lavoro, può essere ancorata alla previsione di un termine, contenuta nell'atto di avviamento, entro il quale egli deve presentarsi in azienda. Non può ritenersi, tuttavia, che sia consentito fissare termini decadenziali che rendano oggettivamente gravoso l'esercizio del diritto; la valutazione del giudice circa la congruità del termine, a norma dell'art. 2965 c.c., deve avere riguardo alla sua brevità e alla particolare situazione del soggetto obbligato a svolgere l'attività prevista per evitare la decadenza, potendo farsi riferimento al termine di sei mesi previsto dall'art. 2113 c.c.

Cassazione civile sez. lav.  19 settembre 2013 n. 21458  

 

La clausola che subordina l'operatività della garanzia assicurativa alla coincidenza temporale determinata dalla circostanza che il fatto colposo, la richiesta di risarcimento del terzo e la denuncia dell'assicurato all'assicuratore si verifichino entro il periodo di efficacia del contratto di un anno, è nulla per mancanza di causa di cui all'art. 1917, comma 1. c.c., poiché viene a mancare il trasferimento del rischio dall'assicurato all'assicuratore. Tale clausola è altresì nulla sia perché rende assolutamente impossibile per il contraente esercitare il proprio diritto, in violazione dell'art. 2965 c.c., sia perché altera il regime della prescrizione di cui agli artt. 2952, 2935 e 2936 c.c., ugualmente limitando o impedendo completamente l'esercizio del diritto dell'assicurato.

Tribunale Genova sez. II  08 aprile 2008

 

Nell'ambito dei contratti di fideiussione ed autonomo di garanzia bisogna distinguere il termine di scadenza della garanzia da quello decadenziale per la sua escussione e quest'ultimo deve essere tale da non rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto del creditore nei confronti del garante, con la conseguenza che tale non può ovviamente essere il termine che coincide con la scadenza dell'obbligazione, potendosi, anzi, in questo caso, configurare la sua nullità ai sensi dell'art. 2965 c.c.

Cassazione civile sez. III  28 febbraio 2007 n. 4661

 

La valutazione, a norma dell'art. 2965 c.c., circa la congruità del termine di decadenza previsto contrattualmente, di competenza del giudice di merito, deve avere riguardo alla brevità dello specifico termine e alla particolare situazione del soggetto obbligato a svolgere l'attività prevista per evitare la decadenza; nel rapporto di lavoro, e con riferimento ai termini di decadenza previsti dai contratti collettivi per l'esercizio dei diritti dei lavoratori, assume particolare rilievo, ai fini di tale valutazione di congruità, il raffronto con la disciplina dell'art. 2113 c.c. sulle rinunce e le transazioni - che possono essere impugnate entro sei mesi dalla loro data e comunque entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro - potendosi assimilare l'inerzia del lavoratore ad una implicita rinuncia. (Nella specie la S.C. ha ritenuto esente da vizi di motivazione la sentenza di merito che, in relazione all'art. 105 del c.c.n.l. dei dipendenti delle compagnie di assicurazione, aveva reputato, facendo corretto uso del criterio di interpretazione letterale del contratto, che il detto articolo contenesse un termine di decadenza convenzionale, fissato in sei mesi a decorrere dalla data in cui doveva essere effettuato il pagamento, per reclamare i compensi da lavoro straordinario non erogati).

Cassazione civile sez. lav.  20 maggio 2004 n. 9647  

 

La valutazione, a norma dell'art. 2965 c.c., circa la congruità del termine di decadenza previsto contrattualmente, di competenza del giudice di merito, deve avere riguardo alla brevità dello specifico termine e alla particolare situazione del soggetto obbligato a svolgere l'attività prevista per evitare la decadenza; nel rapporto di lavoro, e con riferimento ai termini di decadenza previsti dai contratti collettivi per l'esercizio dei diritti dei lavoratori, assume particolare rilievo, ai fini di tale valutazione di congruità, il raffronto con la disciplina dell'art. 2113 c.c. sulle rinunce e le transazioni - che possono essere impugnate entro sei mesi dalla loro data e comunque entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro - potendosi assimilare l'inerzia del lavoratore ad una implicita rinuncia. (Nella specie, relativa alla richiesta di una differenza sull'indennità di galleria, la S.C. ha ritenuto non censurabile la sentenza impugnata che aveva ritenuto valido il termine di decadenza previsto dall'art. 36 del c.c.n.l. degli edili, in quanto non inferiore a quello previsto dall'art 2113 c.c.)

Cassazione civile sez. lav.  06 agosto 2003 n. 11875  

 

È illegittimo il licenziamento disciplinare comunicato al dipendente dopo la scadenza del termine massimo previsto dal contratto collettivo - e decorrente dalla scadenza del termine a difesa - posto che l'effetto - di decadenza - dell'inutile decorso del termine è automatico ed è stato concepito dalle parti collettive allo scopo di maggiormente garantire il lavoratore con il riconoscergli il diritto di sapere, entro un numero determinato di giorni, se le giustificazioni da lui fornite sono state accolte. In caso di impossibilità di rispettare il termine negoziale a causa della particolare complessità e durata degli accertamenti necessari alla verifica di circostanze addotte a propria giustificazione dal lavoratore, il datore ha, comunque, l'onere di avvisare del ritardo e delle sue ragioni il dipendente prima della scadenza del termine, così acquisendo la possibilità di investire il giudice della valutazione - ex art. 2965 c.c. - della effettiva idoneità in concreto del termine previsto in via generale dalla contrattazione collettiva a garantire l'esercizio del diritto.

Tribunale Milano  02 novembre 2000

 

Le garanzie di difesa del lavoratore apprestate dalla norma dell'art. 7, comma 5, della l. n. 300 del 1970 possono essere arricchite e accentuate dalla contrattazione collettiva con la previsione di un termine finale per l'adozione del provvedimento disciplinare e con l'attribuzione del significato di accettazione delle giustificazioni alla inerzia del datore di lavoro protratta per un certo tempo dopo che il lavoratore abbia provveduto ad esporre le sue giustificazioni; se poi viene dedotto in giudizio che il termine negoziale ha reso eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti del datore di lavoro, la valutazione circa la validità del termine stesso a norma dell'art. 2965 c.c. va compiuta non in termini astratti con riferimento alla sua maggiore o minore brevità, bensì avendo riguardo al singolo soggetto onerato e alle specifiche circostanze di fatto.

Cassazione civile sez. lav.  08 aprile 1998 n. 3608

 

 



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