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Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015

Art. 316 codice civile: Responsabilità genitoriale

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Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015



Entrambi (1) i genitori (2) hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore (3).

In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità (4) al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.

Il giudice, sentiti i genitori e disposto l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell’interesse del figlio e dell’unita’ familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l’interesse del figlio (5).

Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l’esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi.

Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull’istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio.

Commento

(1) Viene affermato il principio della piena bigenitorialità, eliminando dalla norma il residuo potere del padre (v. comma 4 previgente) di adottare i provvedimenti urgenti e indifferibili in caso di un grave pregiudizio per il figlio.

 

(2) Nella maggior parte dei casi i titolari della responsabilità sono i genitori, ma tale responsabilità può anche essere attribuita a un istituto cui il minore è affidato.

 

(3) Il concetto di responsabilità abbraccia in particolare i diritti connessi all’educazione e alle cure da fornire a un minore, il diritto di occuparsi di lui e dei suoi beni, il diritto di decidere in merito al luogo in cui vive, di collocarlo in una famiglia affidataria o in un istituto, ovvero di allontanarlo da tale luogo per un periodo determinato.

 

(4) La domanda può essere proposta anche verbalmente e non è necessaria l’assistenza di un difensore.

 

(5) In un primo momento il giudice adito si limita a suggerire la decisione che può essere adottata in relazione al figlio, lasciando alla libera scelta dei genitori l’effettiva attuazione della stessa e, solo nell’ipotesi che il contrasto fra i genitori permanga, il giudice individuerà il genitore che, nel singolo caso, apparirà più idoneo a curare l’interesse del figlio.

 

 

La norma pone il principio generale per cui i poteri che sono espressione della responsabilità genitoriale devono essere esercitati di comune accordo fra i genitori.

Giurisprudenza annotata

Maltrattamenti in famiglia

Il delitto di maltrattamenti in famiglia in danno dei coniuge assorbe i reati di ingiuria, molestia ed atti persecutori anche in caso di separazione e di conseguente cessazione della convivenza, rimanendo integri i doveri di rispetto reciproco, di assistenza morale e materiale e di solidarietà che nascono dal rapporto coniugale; la cessazione del rapporto di convivenza non influisce sulla configurabilità del reato in esame, la cui consumazione può aver luogo anche nei confronti di persona non convivente con l'imputato quando essa sia unita all'agente da vincoli nascenti dal coniugio o dalla filiazione, rilevando per tale ultimo profilo i perduranti obblighi di cooperazione nel mantenimento, nell'educazione, nell'istruzione e nell'assistenza morale dei figlio minore naturale (art. 315 bis c.c.) derivanti dalla comune potestà genitoriale, il cui esercizio congiunto (art. 317 bis e 316 comma 2 c.c.) implica di necessità il rispetto reciproco tra i genitori.

Cassazione penale sez. VI  08 luglio 2014 n. 33882  

 

 

Potestà genitoriale

La competenza per la risoluzione dei contrasti insorti tra genitori non coniugati riguardo l’esercizio della potestà è trapassata dal giudice specializzato minorile al tribunale ordinario, non però al giudice tutelare, che in materia è privo di attribuzioni (Nel caso di specie, la madre adiva il GT affinché la autorizzasse ex art. 316 c.c. a far intraprendere al minore un percorso di psicoterapia, stante il rifiuto asseritamente ingiustificato del padre. In applicazione del principio di cui in massima, il ricorso è stato dichiarato inammissibile).

Tribunale Modena sez. II  14 marzo 2014

 

 

Divorzio

In tema di mantenimento della prole, la riscrittura dell’art. 38 disp. att. c.c. contenuta nell’art. 3 l. n. 219 comporta solo una competenza per c.d. attrazione a favore del tribunale ordinario “nell’ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell’art. 316 c.c.”, di guisa che alla regola generale si accompagna un’ipotesi derogatoria rigorosamente subordinata alla pendenza dei diversi procedimenti ordinari indicati, il che si traduce nella necessitata ricostruzione della volontà del legislatore come intesa a ricondurre al giudice ordinario la competenza ex art. 333 c.c. laddove sia stato precedentemente instaurato innanzi a questi (e sia ancora in corso) un giudizio già rientrante nella sua sfera di competenza. Ne consegue che non può ravvisarsi la competenza del giudice ordinario a pronunciarsi a mente degli art. 155 ss. e 317 bis c.c. per la forza preclusiva da riconoscersi al procedimento che sia già pendente tra le stesse parti ex art. 330 c.c.; direttamente consequenziale è anche l’inammissibilità di ogni e qualsivoglia istanza intesa a conseguire un provvedimento economico e a tutela, in via cautelare, dei diritti di mantenimento della prole.

Tribunale Milano  20 novembre 2013

 

Il genitore naturale di due bambine, nate dalla sua convivenza (ormai cessata) con la loro madre e date in affidamento condiviso ad ambedue i genitori, non può, dopo aver aderito, cessata la convivenza, alla Confessione dei Testimoni di Geova, condurre abitualmente con sé le piccole, facendole assistere e partecipare alle cerimonie e funzioni religiose di tale Confessione, sia per l'immaturità delle figlie, sia in aderenza a quanto accertato e certificato dai servizi sociali del Comune di residenza, tanto più che le bambine avevano sempre vissuto (e vivevano quando permanevano con la madre) in un contesto familiare connotato dal credo religioso cattolico: le figlie, per la loro età, non potevano, in verità, effettuare una scelta confessionale veramente autonoma e consapevole, ed appariva incontestabile un inopportuno stravolgimento di credo religioso, che non poteva essere elaborato dalle infanti con la necessaria maturità.

Cassazione civile sez. I  04 novembre 2013 n. 24683  

 

 

Filiazione

A sensi dell’art. 38 disp. att. c.p.c. (come novellato dalla l.n. 219/2012), spetta ora al tribunale ordinario (e non più a quello per i minorenni) la competenza a decidere, con procedimento in camera di consiglio ai sensi degli art. 737 c.p.c. e ss., in materia di provvedimenti ex art. 316 e 317 bis c.c. concernenti minori, figli di genitori non coniugati, conviventi o non conviventi. (Nel caso di specie la controversia riguardava l’affidamento e il mantenimento del minore per il periodo successivo alla cessazione della convivenza more uxorio dei genitori).

Tribunale Modena  05 agosto 2013



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1 Commento

  1. ricorso ex.art 316. mio figlio ha 10 anni. abbiamo affidamento congiunto. dall’anno scorso ha deciso dormire dal padre ciò ke doveva fare da me come madre. dal giugno del anno scorco, il padre di mio figlio da se ha deciso di darmi metta degli alimenti . Io lo kiamato per notifica varie volte ma nn ho avuta nessuna risposta. Ora mi ha scritto suo avv. per fare ricorso secondo art. 316 presentandomi al tribunale dei minori il 10/04/2018. Chiedo se mio figlio possa essere coinvolto perchè non vorrei dargli questo trauma.grazie.

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