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Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015

Art. 324 codice civile: Usufrutto legale

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Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015



I genitori esercenti la responsabilità genitoriale hanno in comune l’usufrutto (1) dei beni del figlio fino alla maggiore età o all’emancipazione.

I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all’istruzione ed educazione dei figli.

Non sono soggetti ad usufrutto legale:

1) i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro (2);

2) i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un’arte o una professione;

3) i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale o uno di essi non ne abbiano l’usufrutto (3): la condizione però non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima;

4) i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell’interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Se uno solo di essi era favorevole all’accettazione, l’usufrutto legale spetta esclusivamente a lui.

Commento

Usufrutto legale: diritto dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, avente ad oggetto il patrimonio personale dei figli. I genitori hanno il potere di acquisire i proventi di tale patrimonio al solo scopo di far fronte alle necessità di tutta la famiglia.

 

(1) L’usufrutto legale dei genitori si caratterizza, a differenza di quello tradizionale, per il fatto che il suo oggetto non è determinato con precisione nel momento in cui il diritto si costituisce, poiché vi rientrano tutti i beni del patrimonio del minore (anche successivi). Inoltre, i genitori hanno poteri più ampi rispetto a quelli dell’usufruttuario tradizionale: essi, infatti, hanno il potere-dovere di amministrare il patrimonio dei loro figli e, se risulta vantaggioso per l’interesse del minore, possono modificare la destinazione dei beni che ne fanno parte.

 

(2) La norma comprende tutti i proventi e i beni che siano stati acquisiti grazie ad un’attività del figlio. In concreto si può trattare sia di un’attività lavorativa autonoma sia di un’attività subordinata, eventualmente svolta alle dipendenze degli stessi genitori.

 

(3) La disposizione ha carattere eccezionale e deve essere sempre interpretata in senso restrittivo.

 

 

L'usufrutto legale dei genitori non deve essere riconosciuto per la realizzazione di un loro interesse personale ma al solo scopo di garantire l’istruzione e l’educazione dei figli (e, al limite, per far fronte alle necessità della famiglia, considerata nel suo complesso).

Giurisprudenza annotata

IRPEF

In tema di tassazione dei redditi diversi, le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di azioni societarie sono soggette, ai sensi dell'art. 81 (ora 67), comma 1, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dell'art. 5 del d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461 (vigente "ratione temporis"), all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del ventisette per cento in caso di partecipazione qualificata, che ricorre ove le quote cedute nel corso di dodici mesi superino la prevista (nella specie, il venti per cento) percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria. Ne consegue che, ai fini fiscali, la cessione delle azioni delle quali il contribuente è proprietario non può essere tenuta distinta da quella su cui il medesimo abbia l'usufrutto legale, quale genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore che ne sia titolare, atteso il diritto di voto comunque attribuito all'usufruttuario dall'art. 2352 cod. civ. Cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Pescara, 17/05/2007

Cassazione civile sez. trib.  19 marzo 2014 n. 6360  

 

 

Coniugi-genitori

In materia di fondo patrimoniale, l'art. 171 c.c. riguarda esclusivamente le ipotesi di cessazione legale del fondo, essendo, conseguentemente, ammissibile la cessazione volontaria del fondo patrimoniale per mutuo consenso dei coniugi nelle stesse forme di cui all'art. 163 c.c. pur in presenza di figli minorenni. All'atto pubblico di modifica o di risoluzione dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale i coniugi possono addivenire liberamente, senza necessità di autorizzazione da parte dell'Autorità giudiziaria, pur in presenza di figli minori. L'autorizzazione è, invero, richiesta dall'art. 169 c.c. soltanto per l'alienazione dei beni facenti parte del fondo, ovvero per dare in pegno, per ipotecare, o, comunque, vincolare beni del fondo nei soli casi di necessità od utilità evidente. Alla revocabilità per mutuo consenso del fondo patrimoniale non può porsi un controllo giudiziario non previsto da alcuna norma di legge e del quale mancherebbero i parametri di valutazione, e che si porrebbe in contrasto con l'esigenza di salvaguardia dell'autonomia privata dei coniugi-genitori.

Tribunale Milano sez. IX  06 marzo 2013

 

 

Fallimento – Potestà genitoriale

In tema di fallimento di un soggetto minore di età, l'acquisizione alla procedura concorsuale di un bene appartenente al minore, e sul quale veniva esercitato, dal genitore esercente potestà, il diritto di usufrutto "ex lege", comporta la automatica estinzione dell'usufrutto stesso, quale effetto della cessazione dell'appartenenza del bene al minore.

Cassazione civile sez. I  28 febbraio 1998 n. 2257  

 



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