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Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015

Art. 329 codice civile: Godimento dei beni dopo la cessazione dell’usufrutto legale

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Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015



Cessato l’usufrutto legale (1), se il genitore ha continuato a godere i beni del figlio convivente (2) con esso senza procura ma senza opposizione, o anche con procura ma senza l’obbligo di rendere conto dei frutti, egli o i suoi eredi non sono tenuti che a consegnare i frutti esistenti al tempo della domanda.

Commento

(1) La norma si applica alle ipotesi in cui l’usufrutto si sia estinto a causa del raggiungimento della capacità di agire (con il compimento del diciottesimo anno di età).

 

 

(2) La convivenza cui fa riferimento il legislatore deve essere intesa sotto il profilo strettamente patrimoniale e sussiste quando il figlio continui ad avvalersi delle risorse economiche della famiglia originaria.

 

 

Giurisprudenza annotata

Separazione tra coniugi.

La richiesta di addebito, pur essendo proponibile solo nell'ambito del giudizio di separazione, ha natura di domanda autonoma, atteso che, oltre a presuppore l'iniziativa di parte e soggiacere alle regole e alle preclusioni stabilite per le domande, ha una "causa petendi" (la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio in rapporto causale con le ragioni giustificatrici della separazione, intollerabilità della convivenza o dannosità per la prole) ed un "petitum" (statuizione destinata a incidere sui rapporti patrimoniali con la perdita del diritto al mantenimento e della qualità di erede riservatario e di erede legittimo) distinti da quelli della domanda di separazione. Pertanto, in carenza di ragioni sistematiche contrarie e di norme derogative dell'art. 329, secondo comma c.p.c., l'impugnazione proposta con esclusivo riferimento all'addebito contro la sentenza che abbia pronunciato la separazione ed al contempo ne abbia dichiarato l'addebitabilità, implica il passaggio in giudicato del capo sulla separazione, rendendo esperibile l'azione di divorzio pur in pendenza di detta impugnazione.

Cassazione civile sez. I  21 novembre 2011 n. 24442  

 

 

Giurisdizione civile

In sede di regolamento necessario di competenza in difetto di un giudicato sulla giurisdizione, la Corte di cassazione deve pronunziare sulla questione di giurisdizione, sia essa rilevata d'ufficio ovvero prospettata dalla parte, senza che ciò costituisca mezzo surrettizio di proposizione di un regolamento di giurisdizione altrimenti inammissibile. Infatti, le ragioni che militano a favore dell'inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, a seguito di una qualsiasi pronunzia anche su questioni processuali, non incidono sul potere del giudice che sia investito di una controversia - sia esso anche la Corte di cassazione con il regolamento di competenza di cui all'art. 42 c.p.c. - di pronunziare, anche d'ufficio, sulla questione di giurisdizione.

Cassazione civile sez. un.  09 aprile 1999 n. 214  

 

 

Impugnazioni

Il principio di consumazione del diritto d'impugnazione, salva l'ipotesi di impugnazione nulla o inammissibile o improcedibile e sempre che in quest'ultimo caso l'inammissibilità o l'improcedibilità non siano state già dichiarate, comporta che la parte che ha proposto l'impugnazione non può successivamente introdurre nuovi e diversi motivi di censura, neppure sotto forma di impugnazione incidentale, anche se non sia ancora decorso il termine per impugnare in base agli art. 325 e 327 c.p.c..

Cassazione civile sez. III  09 luglio 1996 n. 6235



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