Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Art. 331 codice civile

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Giurisprudenza annotata
Impugnazioni
In tema di successione a titolo particolare nel diritto controverso, qualora il cessionario si sia costituito nel giudizio di appello ed in quello di legittimità (nella specie, proponendo ricorso avverso la sentenza che non ha accolto la domanda), è superflua, e va quindi evitata, al fine di garantire una maggiore celerità nella definizione del giudizio, la concessione di un termine per la notifica del ricorso per cassazione al cedente, ove quest'ultimo, pur non essendo stato estromesso dal giudizio di appello, non abbia a sua volta impugnato la decisione, e non sia stata proposta alcuna domanda nei suoi confronti.
Cassazione civile sez. III 07 aprile 2009 n. 8395
Nel processo in cui vi sia una pluralità di soggetti che hanno diritto a ricevere la notifica della impugnazione, è superflua e, quindi, da evitare, al fine di definire con maggior celerità il giudizio, la concessione di un termine per la notifica della impugnazione alla parte totalmente vittoriosa nei cui confronti sia stata omessa, quando il giudice ritiene di dover dichiarare la inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione. In tale situazione, infatti, la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità impedisce l'esame nel merito e determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, sicché la parte totalmente vittoriosa, cui non sia stata notificata la impugnazione, non ha alcun interesse a ricevere tale notifica al fine di partecipare al processo, atteso che tale omissione non si traduce in un effettivo e concreto pregiudizio (giuridicamente rilevante) per la stessa e la sua eventuale partecipazione ad un processo dall'esito scontato non potrebbe apportare alcun utile contributo ai fini della giustizia della decisione.
Cassazione civile sez. un. 03 novembre 2008 n. 26373
Ove la sentenza determinativa dell'indennità di espropriazione sia stata pronunciata nei confronti di proprietari diversi di beni distinti, ancorché assoggettati ad una procedura ablatoria con un unico provvedimento, la proposizione dell'impugnazione soltanto da parte o nei confronti di alcuni degli espropriati, non integra una fattispecie riconducibile all'art. 331 c.p.c., bensì una fattispecie disciplinata dall'art. 332 stesso codice, cioè un'ipotesi di causa scindibile, poiché le situazioni giuridiche facenti capo a ciascuno dei diversi proprietari espropriati si pongono in posizione di reciproca autonomia.
Cassazione civile sez. I 27 agosto 1999 n. 8989
Affidamento di minori
Sono impugnabili i provvedimenti a carattere non definitivo emessi ai sensi degli art. 330-333 c.c. dal tribunale per i minorenni, se questi ultimi comportano una stabile compressione di diritti soggettivi e nella fattispecie in esame quelli che dispongono l'affidamento anche temporaneo di un minore al servizio sociale. È infatti indispensabile distinguere questi ultimi, che possono sicuramente essere oggetto di riesame da parte della Corte di appello, da quei provvedimenti la cui provvisorietà dipende dal loro carattere interlocutorio nell'ambito di un procedimento in corso davanti al Tribunale per i minorenni per l'adozione di un provvedimento limitativo della potestà genitoriale. In tale ultimo caso infatti l'impossibilità del provvedimento di essere oggetto di riesame dipende dal mancato esaurimento dell'iter procedimentale davanti all'organo giudiziario di primo grado.
Corte appello Trento 28 ottobre 2004