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Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015

Art. 336-bis codice civile: Ascolto del minore

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Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015



Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento (1) è ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell’ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano (2). Se l’ascolto è in contrasto con l’interesse del minore, o manifestamente superfluo (3), il giudice non procede all’adempimento dandone atto con provvedimento motivato.

L’ascolto è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari. I genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero, sono ammessi a partecipare all’ascolto se autorizzati dal giudice, al quale possono proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell’inizio dell’adempimento.

Prima di procedere all’ascolto (4) il giudice informa il minore della natura del procedimento e degli effetti dell’ascolto. Dell’adempimento è redatto processo verbale nel quale è descritto il contegno del minore, ovvero è effettuata registrazione audio video.

Commento

Ascolto del minore: diritto del minore che si esplica nel diritto di essere consultato, di esprimere la propria opinione, di ricevere informazioni, anche sulle conseguenze di ogni decisione che lo riguarda. Al diritto non consegue automaticamente il dovere del giudice di procedere all’ascolto, poiché in ogni caso occorrerà valutare, oltre all’età e alla capacità di discernimento del minore, anche che l’audizione non possa nuocergli, alla luce delle circostanze del caso concreto.

 

 

(1) Indica la capacità del minore di comprendere ciò che gli è utile e di effettuare scelte autonome, senza l’influenza di altri soggetti.

 

(2) Il diritto di ascolto del minore è sancito della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20-11-1989 (ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 176/1991) e richiamato dalle norme internazionali che riguardano i diritti e la tutela dei minori.

 

(3) L’ascolto non deve essere in contrasto con l’interesse del minore essendo finalizzato alla sua protezione; non deve, altresì, essere manifestamente superfluo, relativo, cioè, a circostanze accertate o non contestate (in tal senso, può ritenersi dannoso per la serenità e l’equilibrio del minore).

 

(4) È espressamente riconosciuto il diritto del minore ad essere informato della natura del procedimento e degli effetti dell’ascolto.

 

 



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