Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Art. 337-quater codice civile: Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore (1).
Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l’affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell’articolo 337-ter. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento (2) del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli, rimanendo ferma l’applicazione dell’articolo 96 del codice di procedura civile.
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
Commento
(1) Solo il perseguimento dell’intereresse del figlio consente di derogare al principio di bigenitorialità e, dunque, all’affido condiviso. Al riguardo l’art. 317, nel testo riformato, sancisce che la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio.
(2) Il legislatore ha inteso sanzionare tutti i comportamenti dilatori, di uso pretestuoso e disfunzionali del processo, che siano di ostacolo alla tutela dell’effettività delle relazioni parentali.
L’articolo disciplina l’affidamento del figlio ad un solo genitore, costituente la regola nel sistema previgente ed oggi relegata ad ipotesi residuale, applicabile solo laddove l’interesse del minore possa essere pregiudicato dall’affidamento condiviso.
Art.337 c.c provede fare la carta identità dì minore per espatria