Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Art. 363 codice civile: Formazione dell’inventario

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
L’inventario si fa col ministero del cancelliere del tribunale o di un notaio a ciò delegato dal giudice tutelare, con l’intervento del protutore e, se è possibile, anche del minore che abbia compiuto gli anni sedici, e con l’assistenza di due testimoni scelti preferibilmente fra i parenti o gli amici della famiglia.
Il giudice può consentire che l’inventario sia fatto senza ministero di cancelliere o di notaio, se il valore presumibile del patrimonio non eccede quindicimila lire.
L’inventario è depositato presso il tribunale.
Nel verbale di deposito il tutore e il protutore ne dichiarano con giuramento la sincerità.
Commento
La legge prevede rigide formalità per la redazione dell’inventario in modo da garantire la sua rispondenza al vero e la sua completezza, viste anche le finalità dell'istituto della tutela.
Giurisprudenza annotata
Tutela e curatela
Nella formazione dell'inventario a norma dell'art. 363 c.c., la circostanza che l'inventario stesso sia stato richiesto ed effettuato oltre i termini di legge può incidere solo sulla responsabilità dei soggetti che hanno dato luogo al ritardo, ma non influisce sulla natura dell'atto compiuto dal notaio, con la conseguenza che anche in tal caso il notaio non può esimersi dal farsi assistere da due testimoni (scelti preferibilmente fra i parenti e gli amici della famiglia dell'incapace) e il tutore non può rinunziare all'assistenza dei testimoni stessi.
Corte appello Milano 23 maggio 2005
Nella formazione dell'inventario a norma dell'art. 363 c.c., la circostanza che l'inventario stesso sia stato richiesto ed effettuato oltre i termini di legge può incidere solo sulla responsabilità dei soggetti che hanno dato luogo al ritardo, ma non influisce sulla natura dell'atto compiuto dal notaio, con la conseguenza che anche in tal caso il notaio non può esimersi dal farsi assistere da due testimoni (scelti preferibilmente fra i parenti e gli amici della famiglia dell'incapace) e il tutore non può rinunziare all'assistenza dei testimoni stessi.
Corte appello Milano 23 marzo 2005
Notaio
Il notaio che, delegato dal G.T., redige l'inventario dei beni dell'interdetto senza l'assistenza dei testimoni prescritti dall'art. 363 c.c., viola gli art. 47 e 58 n. 4, in relazione all'art. 138 comma 2 l. notarile.
Cassazione civile sez. III 04 novembre 1997 n. 10801
Nella formazione dell'inventario a norma dell'art. 363 c.c., la circostanza che l'inventario stesso sia stato richiesto ed effettuato oltre i termini di legge può incidere sulla responsabilità dei soggetti che hanno dato luogo al ritardo, ma non influisce sulla natura dell'atto compiuto dal notaio, per cui anche in tal caso è necessaria la presenza di due testimoni.
Cassazione civile sez. III 04 novembre 1997 n. 10801
Nella formazione dell'inventario a norma dell'art. 363 c.c., la circostanza che l'inventario stesso sia stato richiesto ed effettuato oltre i termini di legge può incidere sulla responsabilità dei soggetti che hanno dato luogo al ritardo ma non influisce sulla natura dell'atto compiuto dal notaio. Consegue che anche in tal caso l'inventario dev'essere compiuto alla presenza di due testimoni, come previsto dall'art. 363, senza che possa richiamarsi la disciplina prevista dall'art. 47 l. 16 febbraio 1913 n. 89. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che il notaio delegato dal giudice aveva l'obbligo di farsi assistere dai testimoni).
Cassazione civile sez. III 04 novembre 1997 n. 10801