Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Art. 466 codice civile: Riabilitazione dell’indegno

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Chi è incorso nell’indegnità è ammesso a succedere quando la persona, della cui successione si tratta, ve lo ha espressamente abilitato con atto pubblico o con testamento.
Tuttavia l’indegno non espressamente abilitato, se è stato contemplato nel testamento quando il testatore conosceva la causa dell’indegnità, è ammesso a succedere nei limiti della disposizione testamentaria.
Commento
Riabilitazione: atto compiuto dalla persona offesa con il quale essa riammette l’indegno alla propria successione, pur essendo a conoscenza della causa di indegnità. Trattasi di un atto personale, in quanto non ammette rappresentanza, irrevocabile poiché fondato sul perdono, formale in quanto la volontà di riabilitare deve essere espressa mediante atto pubblico o testamento.