Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Art. 520 codice civile: Rinunzia condizionata, a termine o parziale

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
È nulla la rinunzia fatta sotto condizione o a termine (1) o solo per parte (2).
Commento
(1) Questa previsione deriva dal fatto che la rinunzia tale che, per sua natura, non tollera l’apposizione di elementi accidentali.
(2) È parziale sia la rinunzia avente ad oggetto beni determinati, sia quella avente ad oggetto una quota astratta di eredità.
Fondamento della norma è assicurare la certezza e stabilità nei rapporti giuridici, evitando che sussistano dubbi sul soggetto che assumerà la qualifica di erede.
Giurisprudenza annotata
Successione
Ai sensi dell'art. 519 c.c. costituiscono condizioni per la validità e l'efficacia di fronte ai terzi della rinuncia all'eredità la sua forma solenne (dichiarazione resa davanti a notaio o al cancelliere della pretura del mandamento in cui si è aperta la successione) e la sua iscrizione nei registro delle successioni, mentre non è richiesto dalla detta norma il successivo compimento dell'inventario (nel termine prescritto), che, peraltro, costituisce formalità logicamente e giuridicamente incompatibile con l'essenza e le finalità proprie del negozio di dismissione dell'eredità.
Cassazione civile sez. II 30 ottobre 1991 n. 11634