Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Art. 521 codice civile: Retroattività della rinunzia

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Chi rinunzia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato.
Il rinunziante può tuttavia ritenere la donazione o domandare il legato (1) a lui fatto sino alla concorrenza della porzione disponibile, salve le disposizioni degli articoli 551 e 552 (2).
Commento
(1) Il chiamato all’eredità cui sia stato anche attribuito un legato può rinunziare all’eredità ma conservare il legato. Ciò conferma l’indipendenza delle due qualità di erede e legatario, per cui la rinunzia all’una non comporta la rinunzia all’altra.
(2) Eccezioni a questo principio sono date dal legato in sostituzione di legittima e dalla donazione e dal legato in conto di legittima.
La retroattività della rinunzia è disposta per assicurare la continuità nella titolarità dei beni ereditari tra defunto ed eredi: infatti, si vuole evitare che gli stessi siano considerati come non appartenenti ad alcuno per tutto il tempo che intercorre tra l’apertura della successione e l’accettazione di un altro chiamato.
Giurisprudenza annotata
Imposte
La rinuncia all'eredità è immediatamente produttiva dei suoi effetti giuridici, dunque non si trasmette agli eredi che hanno rinunciato il debito tributario del "de cuius": non rileva il fatto a che la rinuncia sia revocabile entro il termine per l'accettazione dell'eredità.
Comm. trib. prov.le Foggia sez. IV 15 aprile 2011 n. 54
La rinunzia all'eredità, presentata ritualmente ai sensi dell'art. 519 c.c., e prodotta in atti, rende il soggetto rinunziante, ai sensi dell'art. 521 c.c., come mai chiamato all'eredità e, pertanto, è inefficace nei confronti di quest'ultimo la sanzione irrogata al defunto.
Comm. trib. reg. Salerno sez. XIX 13 gennaio 1997 n. 116
Successione
La revoca della rinunzia all’eredità, a mente dell’art. 525 c.c., è impedita (oltre che dal decorso del termine di accettazione, sia esso quello ordinario decennale o quello, più breve, fissato dal giudice a termini dell’art. 481 c.c.) dall’acquisto dell’eredità da parte di altri chiamati, in quanto, il rinunziante non può più revocarla dopo che sia intervenuta l’accettazione, comunque manifestata, dei chiamati in subordine o quando l’eredità sia stata acquistata automaticamente, per effetto di accrescimento, dagli altri soggetti simultaneamente chiamati.
Tribunale Bari 23 marzo 2011
Ai fini dell'individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari ed ai singoli legittimari nell'ambito della medesima categoria, occorre far riferimento alla situazione esistente al momento dell'apertura della successione e non a quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento, per rinunzia o prescrizione, dell'azione di riduzione da parte di taluno dei legittimari. Conferma App. Trento 1 dicembre 2000
Cassazione civile sez. un. 09 giugno 2006 n. 13429
Corte dei conti
Con la avvenuta dichiarazione di rinuncia alla eredità, i figli del soggetto convenuto devono essere considerati come mai chiamati alla successione paterna ai sensi del 1° comma art. 521 c.c. e pertanto deve ritenersi esclusa a loro carico la trasmissione dell'obbligazione risarcitoria che potrebbe estendersi agli eredi soltanto qualora vi fosse stato, invece che rinuncia, effettivo accrescimento in conseguenza dell'eredità. (Conferma sez. giur. Liguria del 26 ottobre 2006 n. 866).
Corte Conti sez. I 12 novembre 2008 n. 486
Impugnazioni
Nel giudizio di appello relativo a cause inscindibili, qualora uno dei destinatari dell'impugnazione sia deceduto, è nulla la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio effettuata in persona del chiamato all'eredità che non abbia assunto la qualità di erede o vi abbia rinunciato prima della notifica stessa, in quanto la legitimatio ad causam non si trasmette dal de cuius al chiamato all'eredità per effetto della semplice apertura della successione, ma soltanto a seguito dell'acquisto della qualità di erede, gravando su chi agisce in giudizio l'onere quanto meno di dedurre che tale acquisto si è verificato. Ciò non comporta peraltro l'inammissibilità dell'impugnazione, in quanto il carattere perentorio del termine di cui all'art. 331 c.p.c. non consente di escludere, in base ad un adeguato bilanciamento tra il diritto di difesa dell'effettivo destinatario dell'impugnazione ed il pari diritto del notificante, la possibilità di assegnare un nuovo termine per la notificazione, a condizione che la parte onerata alleghi l'impossibilità di osservare il primo termine per causa a lei non imputabile e chieda l'assegnazione di un nuovo termine per provvedere alla notifica.
Cassazione civile sez. I 12 settembre 2008 n. 23543