Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Art. 540 codice civile: Riserva a favore del coniuge

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell’altro coniuge, salve le disposizioni dell’articolo 542 per il caso di concorso con i figli (1).
Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare (2) e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.
Commento
Porzione disponibile: è la parte del patrimonio ereditario di cui il defunto può disporre liberamente, una volta assicurata la quota di legittima ai legittimari.
(1) In questo caso la quota destinata al coniuge si riduce: essa sarà di un terzo, se il figlio è uno, di un quarto se i figli sono più di uno.
(2) Si tratta della casa ove i coniugi coabitavano abitualmente.
Funzione della norma è assicurare la pari dignità dei coniugi e la pari rilevanza delle rispettive attività lavorative (familiari e non), assicurando al coniuge superstite un trattamento preferenziale (la quota di legittima in aggiunta ai diritti di uso e abitazione).
Giurisprudenza annotata
Successione
In caso di separazione personale dei coniugi e di cessazione della convivenza, l'impossibilità di individuare una casa adibita a residenza familiare fa venire meno il presupposto oggettivo richiesto ai fini dell'attribuzione del diritto reale di abitazione.
Cassazione civile sez. II 22 ottobre 2014 n. 22456
Il diritto reale di abitazione, riservato per legge al coniuge superstite, ex art. 540, comma 2, c.c., ha a oggetto la casa coniugale, ossia l'immobile che in concreto era adibito a residenza familiare. Poiché, dunque, l'oggetto del diritto di abitazione mortis causa coincide con la casa adibita a residenza familiare, esso si identifica con l'immobile in cui i coniugi vivevano insieme stabilmente, organizzandovi la vita domestica del gruppo familiare. In caso di separazione personale dei coniugi e di cessazione della convivenza, però, l'impossibilità di individuare una casa adibita a residenza familiare fa venir meno il presupposto oggettivo richiesto ai fini dell'attribuzione del diritto suddetto.
Cassazione civile sez. II 12 giugno 2014 n. 13407
I diritti d'abitazione della casa adibita a residenza familiare e d'uso dei beni che la corredano, avendo ad oggetto l'immobile in concreto adibito a residenza familiare dai coniugi, non spetta al coniuge separato senza addebito, atteso che in tale ipotesi difetta il requisito della coabitazione e non vi è quindi una casa adibita a residenza familiare.
Cassazione civile sez. II 12 giugno 2014 n. 13407
I diritti di abitazione e d'uso riservati al coniuge superstite dall'art. 540, secondo comma, cod. civ. riguardano l'immobile concretamente utilizzato come residenza familiare prima della morte del "de cuius", sicché essi non spettano al coniuge separato senza addebito, qualora la cessazione della convivenza renda impossibile individuare una casa adibita a residenza familiare. Rigetta, App. Palermo, 21/08/2012
Cassazione civile sez. II 12 giugno 2014 n. 13407
In caso di morte di uno dei coniugi, intervenuta dopo la separazione personale e la cessazione della convivenza, al coniuge superstite, cui pure non sia stata addebitata la separazione, non spettano il diritto di abitazione sulla casa già adibita a residenza familiare e il diritto d'uso sui mobili che la corredano (nella specie, tra la separazione e il decesso erano trascorsi cinque anni e il coniuge superstite aveva trasferito altrove la propria residenza, sì che al momento dell'apertura della successione non era possibile individuare una residenza familiare).
Cassazione civile sez. II 12 giugno 2014 n. 13407
Al coniuge superstite che succede quale erede legittimo spetta il diritto di abitazione sulla casa familiare e di uso dei beni mobili che la arredano di cui all'art. 540, comma 2, c.c., che pur dettato in tema di successione necessaria trova applicazione anche alla successione intestata del coniuge. Nella successione legittima i diritti di abitazione e di uso sulla casa adibita a residenza familiare riconosciuti al coniuge si configurano come prelegati ex lege, che si cumulano alla quota prevista dagli artt. 581 e 582 c.c. Ne deriva che il valore capitale di tali diritti attribuiti al coniuge viene detratto dalla massa ereditaria, che viene poi divisa tra tutti i coeredi secondo le norme sulla successione legittima non tenendo conto di tale attribuzione.
Cassazione civile sez. II 10 settembre 2013 n. 20703
In tema di successione legittima, il diritto di abitazione ed uso, ai sensi dell'art. 540, secondo comma, cod. civ., è devoluto al coniuge del "de cuius" in base ad un meccanismo assimilabile al prelegato "ex lege", sicché la concreta attribuzione di tale diritto non è subordinata alla domanda del coniuge, cui il diritto medesimo deve essere riconosciuto - nell'ambito della controversia avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria - senza necessità di espressa richiesta. Cassa con rinvio, App. Ancona, 23/10/2006
Cassazione civile sez. II 31 luglio 2013 n. 18354
In tema di successione necessaria, i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, riservati al coniuge ai sensi dell'art. 540, comma 2, c.c., si sommano alla quota spettante a questo in proprietà, e gravano in primo luogo sulla porzione disponibile, determinata, a norma dell'art. 556 c.c., considerando il valore del "relictum" (e del "donatum", se vi sia stato) comprensivo del valore capitale della casa familiare in piena proprietà, mentre, in caso di incapienza della disponibile, comportano la proporzionale riduzione della quota di riserva del medesimo coniuge, nonché, ove pure questa risulti insufficiente, delle quote riservate ai figli o agli altri legittimari. (Nella specie, alla luce dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale, allo scopo di determinare la legittima riservata ai figli del "de cuius", aveva calcolato la consistenza dell'asse ereditario dopo aver preliminarmente detratto il valore dei diritti di abitazione e di uso spettanti al coniuge). Cassa con rinvio, App. Roma, 28/02/2006
Cassazione civile sez. II 19 aprile 2013 n. 9651