Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Art. 541 codice civile: Concorso di figli legittimi e naturali

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Giurisprudenza annotata
Successione
Nella successione legittima - diversamente da quel che accade nella successione necessaria, in cui i diritti compresi all'art. 540 comma 2 c.c. determinano un incremento quantitativo della quota spettante al coniuge superstite - non possono trovare applicazione gli istituti della disponibile e della quota di riserva. Ne consegue che l'enunciazione dei diritti di abitazione e di uso - i quali non si aggiungono ma vengono a comprendersi nella quota di eredità spettante a titolo di successione legittima - costituisce la mera indicazione dei beni che concorrono a formare la quota spettante nella successione legittima. Ciò, ovviamente, sul presupposto che tale quota sia in grado di realizzare il valore complessivo che al coniuge superstite compete in qualità di legittimario, costituito dalla quota di legittima in quota ex art. 540-548 c.c. più il valore dei diritti sulla casa familiare. Se il concorso è con eredi legittimari, poiché è impensabile che questi conseguano meno di quanto è ad essi riservato nella successione necessaria, l'eccedenza va ad incidere sulla legittima del coniuge, fino al limite del suo integrale sacrificio.
Tribunale Palermo sez. II 21 gennaio 2008
Il diritto potestativo, riconosciuto dall'art. 574, comma 2, c.c. - prima dell'abrogazione disposta dall'art. 187 l. 19 maggio 1975 n. 151 - ai figli legittimi del de cujus di sciogliere la comunione ereditaria con i figli naturali del medesimo commutando la porzione a questi spettante con l'equivalente in denaro o in immobili ereditari, è efficace dal momento della sua manifestazione ai destinatari - che non hanno il potere di impedirlo - o per effetto del giudizio di accertamento della validità e dell'idoneità di tale manifestazione, mentre l'inadempimento degli obblighi che ne derivano non incide sul perfezionamento del negozio commutativo unilaterale, ma sulla attuazione di esso, e sul conseguente obbligo di risarcire i danni ai figli naturali.
Cassazione civile sez. II 03 aprile 1998 n. 3429
Non è fondata - in riferimento agli art. 3 e 30 comma 3 cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 541 c.c. (abrogato dall'art. 177 l. 19 maggio 1975 n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia), nella parte in cui determina la quota ereditaria riservata ai figli naturali in misura pari alla metà della quota riservata ai figli legittimi.
Corte Costituzionale 08 giugno 1984 n. 168