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Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Art. 57 codice civile: Prova della morte dell’assente

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Se durante il possesso temporaneo è provata la morte dell’assente, la successione si apre a vantaggio di coloro che al momento della morte erano suoi eredi o legatari (1).
Si applica anche in questo caso la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.
Commento
Successione: [v. Libro II, Titolo I]; Erede: [v. 457]; Legatario: [v. 649].
(1) Si tratta di ricostruire la situazione giuridica esistente al momento in cui la morte si è realmente verificata, per individuare chi erano i soggetti aventi diritto alla successione nel patrimonio del soggetto. Inoltre, vengono meno automaticamente le situazioni determinate dalla dichiarazione di assenza [v. 49].
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