Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Art. 588 codice civile: Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l’espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l’universalità o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualita’ di legatario.
L’indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio.
Commento
Il comma 1 dell’art. 588 basa la distinzione tra eredità e legato su un criterio oggettivo: si ha eredità se vi è attribuzione dell’universalità o di una quota dei beni del testatore; si ha legato, invece, quando vi è attribuzione di beni determinati che non sono visti come parte dell’intero patrimonio.
Il comma 2 introduce un correttivo di carattere soggettivo, affermando che l’indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale.
Con quest’ultima disposizione, il legislatore risolve il dibattito sulla nozione di quota dei beni, riconoscendo che la determinazione numerica della quota (metà, un quarto etc.) non va fatta necessariamente dal testatore, ma può essere fatta anche dopo l’apertura della successione: così, il testatore potrà anche limitarsi ad indicare singoli beni, ma se emerge la sua volontà di considerarli come quota parte di tutto il suo patrimonio, successivamente se ne determinerà il valore numerico.
Giurisprudenza annotata
Successione testamentaria
A norma dell'art. 588 c.c., sono attributive della qualità di erede le disposizioni testamentarie che, indipendentemente dalle espressioni usate dal testatore, comprendono l'universalità dei beni o una parte di essi considerata come quota dell'eredità, mentre attribuiscono la qualità di legatario le disposizioni che assegnano i beni singolarmente in modo determinato. L'indagine diretta a stabilire la ricorrenza in concreto dell'una o dell'altra ipotesi si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, quindi, non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, come nella specie in cui il giudice, attendendosi correttamente al contenuto obiettivo dell'atto, ha valorizzato l'espressione «nomino mio erede» adoperata dal testatore prima di articolare in concreto il contenuto della o delle relative attribuzioni testamentarie.
Cassazione civile sez. II 24 giugno 2014 n. 14315
In tema di distinzione tra erede e legatario, indipendentemente dalle espressioni usate dal testatore, le disposizioni testamentarie sono a titolo universale ed attribuiscono al qualità di erede se comprendono l’universalità o una quota dei beni del testatore, mentre, in caso contrario, ossia se comprendono solo beni determinati, attribuiscono solo la qualità di legatario: tuttavia ciò vale con la precisazione che la quota dell’eredità può anche essere non individuata, ma essere individuabile a posteriori, sulla base dell’incidenza del bene che il testatore assegna all’erede in relazione all’ammontare complessivo del suo patrimonio (cd. “erede ex re certa” di cui all’art. 588, comma 2 c.c.).
Tribunale Firenze 03 febbraio 2014
In tema di distinzione tra erede e legatario, ai sensi dell'art. 588 cod. civ., l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale ("institutio ex re certa") qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, individuati, beni. L'indagine diretta ad accertare se ricorra l'una o l'altra ipotesi si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato ai giudici del merito e, quindi, incensurabile in cassazione, se congruamente motivato. Rigetta, App. Roma, 23/05/2006
Cassazione civile sez. II 25 ottobre 2013 n. 24163
La disposizione testamentaria con cui il testatore abbia lasciato ad un legatario le somme ricavabili dalla vendita dei beni mobili presenti nella propria abitazione alla data dell'apertura della successione, nonché le somme risultanti a credito su un conto corrente bancario sempre al momento della sua morte, ha natura non di legato di genere, ma di legato di specie in relazione alla percezione di quei determinati importi, essendo evidente l'intenzione del "de cuius" di considerare il denaro, quanto al primo oggetto, come espressione della monetizzazione del suo patrimonio mobiliare, e di attribuire, col secondo lascito, non già un qualche ammontare di numerario, quanto il diritto di esigere il capitale e gli interessi presenti in conto in un certo momento. Cassa senza rinvio, App. Napoli, 08/05/2007
Cassazione civile sez. II 06 giugno 2013 n. 14358
In materia di distinzione tra erede e legatario, l'assegnazione di beni determinati deve interpretarsi, ai sensi dell'art. 588 cod. civ., come disposizione ereditaria (institutio ex re certa), qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una parte indeterminata di essi, considerata in funzione di quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato, se abbia voluto attribuirgli singoli individuati beni. L'indagine diretta ad accertare se ricorra l'una o l'altra ipotesi, si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato ai giudici del merito, ed è, quindi, incensurabile in sede di legittimità se conseguentemente motivato.
Cassazione civile sez. II 10 ottobre 2012 n. 17266
È valida la clausola del testamento con la quale il testatore manifesti la volontà destitutiva - che può includersi nel "disporre", di cui all'art. 587 comma 1 c.c. - diretta ad escludere dalla propria successione legittima alcuni dei successibili ed a restringerla così ai non diseredati, costituendo detta clausola di diseredazione espressione di un regolamento di rapporti patrimoniali, rientrante nel contenuto tipico dell'atto di ultima volontà e volta ad indirizzare la concreta destinazione "post mortem" delle proprie sostanze, senza che per diseredare sia, quindi, necessario procedere ad una positiva attribuzione di bene, né occorra prova di un'implicita istituzione.
Cassazione civile sez. II 25 maggio 2012 n. 8352