Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Art. 732 codice civile: Diritto di prelazione

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Il coerede, che vuol alienare (1) a un estraneo (2) la sua quota o parte di essa (3), deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione (4). Questo diritto deve essere esercitato nel termine di due mesi dall’ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall’acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria (5).
Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali.
Commento
Diritto di prelazione: diritto di essere preferito rispetto ad altro soggetto nella conclusione di un determinato contratto [v. 1321], a parità di condizioni.
Estraneo: qualunque soggetto che non partecipa alla comunione ereditaria, anche se legato ai coeredi da vincoli di parentela [v. 74].
Notificazione: comunicazione in qualsiasi forma, anche orale (salvo che per i beni immobili), ai coeredi dell’offerta di acquisto nei modi previsti dalla legge.
Diritto di riscatto: diritto di sostituirsi al terzo estraneo acquirente della quota ereditaria quando l’alienazione sia avvenuta in violazione del diritto di prelazione.
(1) Ne resta esclusa la donazione [v. 769].
(2) È stato reputato tale il legatario che ha ricevuto una somma di denaro in sostituzione della quota a lui spettante come legittimario [v. 536], nonché colui che ha ottenuto lo scioglimento della comunione.
(3) Il diritto di prelazione non spetta invece in caso di alienazione di singoli beni.
(4) Il diritto di prelazione è inerente alla qualità di coerede e costituisce un diritto personale ed intrasmissibile.
(5) Il diritto di prelazione in oggetto trova la sua fonte nella legge (cd. prelazione legale) e si distingue dalla cd. prelazione convenzionale, che trova la sua fonte in un accordo. .
Il fondamento del cd. retratto successorio previsto dalla norma in esame, è quello di evitare l’ingresso, nella comunione ereditaria, di soggetti non legati da vincoli di parentela, nonché un eccessivo frazionamento del patrimonio ereditario.
Giurisprudenza annotata
Divisione
Le facoltà che l'art. 732 cod. civ. attribuisce al coerede sono disponibili, ma l'alienazione onerosa di una porzione della quota ereditaria, di per sé, non implica rinuncia alle stesse. Cassa con rinvio, App. Firenze, 17/09/2007
Cassazione civile sez. II 31 gennaio 2014 n. 2159
Il contratto di vendita della quota di una società di capitali caduta in successione "mortis causa", concluso da alcuni coeredi sull'assunto dell'attuale piena titolarità dei diritti di partecipazione sociale, la quale poteva, invece, esser loro riconosciuta soltanto all'esito del pendente giudizio di divisione, non avendo ad oggetto la quota di eredità spettante agli stessi cedenti, non è volto a far subentrare l'acquirente nella comunione ereditaria e rimane, pertanto, inopponibile ad altro coerede rimasto estraneo all'alienazione, neppur rilevando rispetto a tale alienazione l'esercizio della prelazione di cui all'art. 732 cod. civ.; né l'opponibilità di detta cessione nei confronti del comproprietario non partecipe al negozio può essere affermata ricostruendo l'accordo come vendita di quota indivisa dei soli diritti sociali, ai sensi dell'art. 1103 cod. civ., in quanto anche un tale atto di disposizione riveste un'efficacia meramente obbligatoria, condizionata all'attribuzione del bene, in sede di divisione, ai coeredi alienanti. Cassa con rinvio, App. Bologna, 15/11/2005
Cassazione civile sez. II 23 aprile 2013 n. 9801
Il retratto successorio di cui all'art. 732 c.c. è soggetto al termine di prescrizione di dieci anni, decorrenti dalla data della vendita della quota ereditaria compiuta in violazione del diritto di prelazione spettante ai coeredi, ancorché permanga lo stato di comunione ereditaria.
Cassazione civile sez. II 12 febbraio 2013 n. 3465
Il coerede che voglia alienare ad un estraneo una quota di eredità o una parte di essa deve notificare la proposta di alienazione agli altri coeredi al fine di consentire a questi di esercitare il diritto di prelazione. La comunicazione ai coeredi dell'intenzione di alienazione equivale a proposta contrattuale, con la conseguenza che l'accettazione di uno o più coeredi consente di ritenere concluso a loro favore un negozio di alienazione, ovvero il contratto di compravendita, avente ad oggetto la quota di che trattasi, senza necessità di ulteriori manifestazioni di volontà; l'intenzione di alienare, infatti, assume gli estremi di una vera e propria proposta contrattuale come delineata dall'art. 1326 c.c. e, se riguarda beni immobili, deve avere la forma scritta.
Cassazione civile sez. II 26 novembre 2012 n. 20884
Contratti agrari
Il diritto di prelazione in favore del coerede, disciplinato dall'art. 732 cod. civ., prevale alla stregua di quanto sancito dall'art. 8, ultimo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, sull'analogo diritto del coltivatore diretto del fondo (sia questi mezzadro, colono o compartecipante), quando anche il coerede sia coltivatore diretto e sia trasferita, a titolo oneroso, la quota di proprietà di un fondo facente parte di una comunione ereditaria indivisa. Rigetta, App. Campobasso, 13/07/2007
Cassazione civile sez. III 07 novembre 2013 n. 25052
Successioni
Il diritto di prelazione attribuito attraverso l'apposizione, in un testamento, di un onere modale non ha efficacia reale, e la sua violazione non comporta un diritto al riscatto ma solo (nell'ipotesi di inadempimento del "modus"), ma consente soltanto i rimedi di cui all'art. 648 cod. civ. ed il risarcimento del danno. Rigetta, App. Campobasso, 13/07/2007
Cassazione civile sez. III 07 novembre 2013 n. 25052
immobile non ad uso abitativo con conduttore un coerede intende venderlo al conduttore, il coerede a diritto di prelazione?