Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Art. 752 codice civile: Ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto (1).
Commento
Debiti e pesi ereditari: si identificano col complesso di obbligazioni facenti capo al defunto al momento della morte, con esclusione delle sole obbligazioni strettamente personali e, come tali, destinate ad estinguersi con la morte del debitore [v. 448]. Vi rientrano, altresì, le obbligazioni assunte come conseguenza della successione quali le spese funerarie, le spese d’inventario, le spese di amministrazione e divisione dell’asse ereditario.
(1) Cfr. art. 36, d.lgs. 31-10-1990, n. 346 (T.U. imposta sulle successioni e donazioni); v. anche nota (4) sub art. 456.
La norma si riferisce ai rapporti interni tra coeredi, mentre i rapporti con i creditori sono disciplinati dall’art. 754.
Giurisprudenza annotata
Imposte
In tema di responsabilità per i debiti ereditari tributari, in mancanza di norme speciali che vi deroghino, si applica la disciplina comune di cui agli artt. 752 e 1295 cod. civ., in base alla quale gli eredi rispondono dei debiti in proporzione delle loro rispettive quote ereditarie. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato la responsabilità dei coeredi, in proporzione delle rispettive quote ereditarie, per l'imposta di registro, caduta in successione, escludendo l'applicabilità a tale fattispecie dell'art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che prevede la responsabilità solidale dei coeredi soltanto relativamente ai debiti del "de cuius" per il mancato pagamento delle imposte sui redditi, dell'art. 36 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, che stabilisce la solidarietà dei coeredi con riferimento alla sola imposta di successione, nonché dell'art. 57 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che non riguarda i coeredi del debitore solidale dell'imposta di registro). Cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Lazio, Sez. Dist. Latina, 22/10/2007
Cassazione civile sez. trib. 22 ottobre 2014 n. 22426
Divisione
I crediti del "de cuius", a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria in conformità all'art. 727 cod. civ., che, nel prevedere la formazione delle porzioni con inclusione dei crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché al successivo art. 757 cod. civ., in forza del quale i crediti ricadono nella comunione poiché il coerede vi succede al momento dell'apertura della successione, trovando tale soluzione conferma nell'art. 760, cod. civ., che, escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, presuppone necessariamente l'inclusione dei crediti nella comunione. Né, in contrario, può argomentarsi dagli artt. 1295 e 1314 dello stesso codice, concernendo il primo la diversa ipotesi del credito solidale tra il "de cuius" ed altri soggetti e il secondo la divisibilità del credito in generale. Ne deriva che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito. Rigetta, App. Firenze, 08/06/2007
Cassazione civile sez. III 11 luglio 2014 n. 15894
Gli art. 752 e 754 c.c. regolando, rispettivamente, la ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi e il pagamento di tali debiti da parte dei coeredi, disciplinano i rapporti tra coeredi, da un lato, e creditori del "de cuius", dall'altro, tra i quali ultimi non rientra il coerede che vanti un credito nei confronti del "de cuius"; né a tale credito consegue un diritto al prelevamento, ai sensi dell'art. 725 c.c., riguardando piuttosto, quest'ultima norma, in combinato con l'art. 724, comma 2, c.c., la definizione dei rapporti obbligatori tra coeredi in dipendenza della situazione di comunione. Nondimeno, il medesimo credito del coerede verso il "de cuius", e quindi verso la massa, può essere fatto valere, per ragioni di economia processuale, nello stesso giudizio di scioglimento della comunione ereditaria mediante imputazione alle quote degli altri coeredi, trattandosi di rapporto obbligatorio avente comunque la sua collocazione e la sua tutela nell'ambito della vicenda successoria, la quale ha dato luogo alla comunione ereditaria.
Cassazione civile sez. II 24 agosto 2012 n. 14629
Successione
La disciplina di ripartizione dei debiti e pesi ereditari tra i coeredi in proporzione delle loro quote, salvo che il testatore abbia diversamente disposto, ai sensi dell'art. 752 cod. civ., opera per i debiti e pesi presenti nel patrimonio del "de cuius" al momento della morte, nonché per quelli sorti in immediata conseguenza della successione ereditaria, e non anche per i debiti (quale, nella specie, l'obbligo risarcitorio per il mancato rilascio di un immobile concesso in comodato al "de cuius" e richiesto in restituzione dal comodante per la prima volta agli eredi) venuti occasionalmente ad esistenza dopo la morte di quello a causa della condotta degli eredi, i quali non adempiano ad obbligazioni che pur traggono i propri presupposti remoti da atti o fatti riconducibili alla sfera patrimoniale del defunto. Rigetta, App. Perugia, 14/09/2006
Cassazione civile sez. II 11 aprile 2013 n. 8900