Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Art. 754 codice civile: Pagamento dei debiti e rivalsa

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria e ipotecariamente per l’intero. Il coerede che ha pagato oltre la parte a lui incombente può ripetere dagli altri coeredi soltanto la parte per cui essi devono contribuire a norma dell’articolo 752, quantunque si sia fatto surrogare nei diritti dei creditori.
Il coerede conserva la facoltà di chiedere il pagamento del credito a lui personale e garantito da ipoteca (1), non diversamente da ogni altro creditore, detratta la parte che deve sopportare come coerede.
Commento
Debiti e pesi ereditari: [v. 752]; Ipoteca: [v. 2808].
Ripetizione: possibilità riconosciuta, a chi abbia eseguito un pagamento non dovuto, di ottenere la restituzione totale o parziale della prestazione eseguita.
Surrogazione: fenomeno in virtù del quale un soggetto che ha pagato in luogo del debitore subentra nella posizione del creditore di quest’ultimo facendone valere i relativi diritti (azioni, garanzie, privilegi).
(1) Questa precisione ha solo valore esemplificativo, in quanto la regola è considerata applicabile anche ai crediti non garantiti.
La norma disciplina i rapporti tra coerede e creditori del defunto. La regola generale è costituita dalla ripartizione dei debiti tra tutti i coeredi in proporzione alle loro quote. Ciò significa che il creditore non può chiedere l’intera prestazione ad uno solo dei coeredi non sussistendo tra essi un rapporto di solidarietà [v. 1289].
Giurisprudenza annotata
Successione
Ai sensi dell'art. 754 c.c., gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti ereditari personalmente, in proporzione delle loro quote ereditarie e ipotecariamente per l'intero. La qualità di erede si acquista per effetto dell'accettazione, espressa o tacita, dell'eredità, non essendo a ciò sufficiente la semplice delazione conseguente alla successione.
Tribunale Salerno sez. I 29 ottobre 2014 n. 5081
La disciplina di ripartizione dei debiti e pesi ereditari tra i coeredi in proporzione delle loro quote, salvo che il testatore abbia diversamente disposto, ai sensi dell'art. 752 cod. civ., opera per i debiti e pesi presenti nel patrimonio del "de cuius" al momento della morte, nonché per quelli sorti in immediata conseguenza della successione ereditaria, e non anche per i debiti (quale, nella specie, l'obbligo risarcitorio per il mancato rilascio di un immobile concesso in comodato al "de cuius" e richiesto in restituzione dal comodante per la prima volta agli eredi) venuti occasionalmente ad esistenza dopo la morte di quello a causa della condotta degli eredi, i quali non adempiano ad obbligazioni che pur traggono i propri presupposti remoti da atti o fatti riconducibili alla sfera patrimoniale del defunto. Rigetta, App. Perugia, 14/09/2006
Cassazione civile sez. II 11 aprile 2013 n. 8900
Qualora il fideiussore si obblighi, in via solidale ed indivisibile, anche per i successori, i suoi eredi, che accettino l'eredità con beneficio di inventario, rispondono solidalmente dell'intero debito, ma solo nei limiti del valore dei cespiti pervenuti a ciascun erede. Ne consegue che, se il valore dei cespiti attivi, pervenuti agli eredi con accettazione beneficiata, si rivelasse superiore all'importo complessivo vantato dal creditore, ciascuno degli eredi sarebbe, solidalmente, tenuto al pagamento dell'intero debito.
Tribunale Cagliari 15 ottobre 2008
Divisione
Gli art. 752 e 754 c.c. regolando, rispettivamente, la ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi e il pagamento di tali debiti da parte dei coeredi, disciplinano i rapporti tra coeredi, da un lato, e creditori del "de cuius", dall'altro, tra i quali ultimi non rientra il coerede che vanti un credito nei confronti del "de cuius"; né a tale credito consegue un diritto al prelevamento, ai sensi dell'art. 725 c.c., riguardando piuttosto, quest'ultima norma, in combinato con l'art. 724, comma 2, c.c., la definizione dei rapporti obbligatori tra coeredi in dipendenza della situazione di comunione. Nondimeno, il medesimo credito del coerede verso il "de cuius", e quindi verso la massa, può essere fatto valere, per ragioni di economia processuale, nello stesso giudizio di scioglimento della comunione ereditaria mediante imputazione alle quote degli altri coeredi, trattandosi di rapporto obbligatorio avente comunque la sua collocazione e la sua tutela nell'ambito della vicenda successoria, la quale ha dato luogo alla comunione ereditaria.
Cassazione civile sez. II 24 agosto 2012 n. 14629
La norma di cui all'art. 754 c.c., secondo la quale gli eredi rispondono dei debiti del de cuius, in relazione al valore della quota nella quale sono stati chiamati a succedere, deve essere interpretata nel senso che il coerede convenuto per il pagamento di un debito ereditario ha l'onere di indicare al creditore la sua condizione di coobbligato passivo entro il limite della propria quota. Tale dichiarazione integra gli estremi dell'istituto processuale della eccezione propria, sicché la sua mancata proposizione - ove si tratti di debito di lavoro, nella memoria difensiva di cui all'art. 416 c.p.c. con indicazione dei coeredi non raggiunti dall'azione giudiziaria intrapresa dal creditore, - consente al creditore di chiedere, legittimamente, il pagamento per l'intero.
Cassazione civile sez. lav. 24 ottobre 2008 n. 25764
buona sera , con testamento olografo il defunto marito di mia nipote le ha lasciato in eredità un’autovettura gravata da contratto di leasing non completamente pagata e per evitare l’evizione la stessa sta continuando a pagare le relative rate. La stessa nipote ha poi accettato unitamente ad altri coeredi l’eredita di due piccoli immobili con beneficio di inventario. Quindi mia nipote è beneficiaria di un legato e nello stesso tempo erede di quota della massa ereditaria. I coeredi hanno il possesso degli immobili e asseriscono di non avere danaro per liquidare la parte spettante a mia nipote e quest’ultima avrebbe interesse ad essere liquidata della sua quota. Per costringerli a vendere gli immobili mia nipote può chiedere l’esecuzione del testamento olografo ( l’autovettura ha un valore di circa 50.000 euro) ed in caso positivo con quale mezzo: Decreto ingiuntivo??? grazie cordiali saluti e ringraziamenti