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Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Art. 768-octies codice civile: Controversie

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Le controversie (1) derivanti dalle disposizioni di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione (2) previsti dall’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.
Commento
(1) V. nota (1) sub Capo Vbis.
(2) Cfr. artt. 16 e ss., d.lgs. 4-3-2010, n. 28 (Mediazione nelle controversie civili e commerciali); d.m. 18-10-2010, n. 180 (Registro degli organismi di mediazione e approvazione delle indennità).
La norma prevede la devoluzione delle controversie agli organismi di conciliazione, al fine di rendere più agile la tutela; per tale motivo si ritiene che la devoluzione sia da intendere come facoltà e non come un obbligo.
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