Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Art. 815 codice civile: Beni mobili iscritti in pubblici registri

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
I beni mobili iscritti in pubblici registri (1) sono soggetti alle disposizioni che li riguardano e, in mancanza, elle disposizioni relative ai beni mobili.
Commento
Pubblici registri (mobiliari): sono quello automobilistico, navale, aereonautico. Essi sono tenuti da organi statali per la registrazione delle principali vicende relative ai beni mobili registrati.
(1) La circolazione di alcuni beni mobili, in considerazione del loro rilevante valore economico (le navi, gli aeromobili, gli autoveicoli) è sottoposta dalle leggi speciali alla stessa disciplina dei beni immobili.
Giurisprudenza annotata
Possesso.
L'acquirente a titolo originario, ai sensi dell'art. 1153 c.c., di un'autovettura non ancora iscritta nei pubblici registri, non può rivendicare il certificato di conformità del veicolo da chi lo possieda, essendo tale certificato non un bene, suscettibile di godimento e circolazione autonomi, e fornito di un proprio valore di scambio, quanto un accessorio inscindibilmente congiunto ed essenziale dell'autovettura, la quale, privatone, perde ogni sua utilità economica.
Cassazione civile sez. II 27 settembre 2012 n. 16435
Un bene mobile (ivi compresa un'autovettura) che, pure dovendo essere iscritto nei pubblici registri, non sia stato ancora iscritto ai sensi dell'art. 815 c.c., può essere oggetto di acquisto da parte del possessore di buona fede secondo le modalità di cui all'art. 1153 c.c., senza che la mancanza dei documenti necessari alla sua utilizzazione possa influire sulla buona fede dell'acquirente. Se, invece, il bene è iscritto nei pubblici registri, l'acquirente del bene da chi non è proprietario non ne acquista la proprietà mediante il possesso di buona fede, ancorché abbia trascritto il suo acquisto nel pubblico registro automobilistico, atteso che, escludendo l'art. 1156 c.c. l'applicazione delle disposizioni sull'acquisto in buona fede del possesso per i beni mobili iscritti in pubblici registri, l'acquisto di un tale bene si opera solo con l'usucapione ordinaria o abbreviata, restando la buona fede rilevante, unicamente, ai lini del termine dell'usucapione stessa.
Cassazione civile sez. II 27 ottobre 2011 n. 22418
In ipotesi di acquisto a non domino di una autovettura che non sia stata ancora registrata trova applicazione il principio di cui all’art. 1153 c.c. sicchè deve valutarsi se ricorrano gli estremi della buona fede per ritenere comunque perfezionato l’acquisto del mezzo in favore dell’acquirente: tale perfezionamento andrà, tuttavia, escluso qualora siano ravvisabili, ex art. 1147 c.c., profili di colpa grave a suo carico (fattispecie relativa all’acquisto di una autovettura di rilevante valore economico in cui è stata affermata la colpa grave dell’acquirente per non essersi curato di verificare i titoli di acquisto del cedente e di richiedere l’originale del certificato di conformità).
Tribunale Arezzo 08 febbraio 2006
Sequestro conservativo, convenzionale e giudiziario
Anche nel caso di beni mobili registrati suscettibili di essere dispersi e/o deteriorati, vi è un interesse del creditore che intenda agire in revocatoria con riferimento a un atto di disposizione del bene a ottenere la cautela che viene offerta dal sequestro conservativo sul bene medesimo.
Tribunale Catania 04 marzo 2004
Autoveicoli
Un bene mobile (nella specie autovettura) che, pur dovendosi iscrivere nei pubblici registri, non sia stato ancora iscritto, ai sensi dell'art. 815 c.c. è oggetto di acquisto da parte del possessore di buona fede secondo le modalità di cui all'art. 1153 c.c., senza che la mancanza dei documenti necessari alla sua utilizzazione possa influire sulla buona fede dell'acquirente; tali documenti, essendo preordinati a consentire l'utilizzazione ordinaria del bene, nella specie documenti di circolazione, si pongono rispetto a quest'ultimo, in rapporto di complementarità funzionale costituendone, per l'effetto, pertinenze che, ai sensi dell'art. 818 c.c. vengono "ipso iure" acquistate dal proprietario della cosa principale.
Cassazione civile sez. III 11 novembre 2002 n. 15810
Beni
Un bene mobile (nella specie, autovettura) che, pur dovendosi iscrivere nei pubblici registri, non sia stato ancora iscritto, ai sensi dell'art. 815 c.c., è oggetto di acquisto da parte del possessore di buona fede secondo le modalità di cui all'art. 1153 c.c., senza che la mancanza dei documenti necessari alla sua utilizzazione possa influire sulla buona fede dell'acquirente; tali documenti che, essendo preordinati a consentire l'utilizzazione ordinaria del bene (nella specie, documenti di circolazione), si pongono, rispetto a quest'ultimo, in rapporto di complementarietà funzionale, costituendone, per l'effetto, pertinenze che, ai sensi dell'art. 818 c.c., vengono "ipso facto" acquistate dal proprietario della cosa principale.
Cassazione civile sez. III 11 novembre 2002 n. 15810