Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Art. 832 codice civile: Contenuto del diritto

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico (1).
Commento
Proprietà: l’art. 832 qualifica la proprietà come diritto e ne specifica il contenuto attraverso l’enunciazione delle facoltà concesse al proprietario (diritto di godere, diritto di disporre della cosa) e l’indicazione dei limiti esterni al suo esercizio. Il diritto di proprietà è imprescrittibile, mentre gli altri diritti reali si prescrivono per non uso; è illimitato, mentre tutti gli altri diritti reali sono limitati in quanto presentano solo alcune delle facoltà proprie del diritto di proprietà.
Diritto di godere: diritto del proprietario di far uso della cosa, senza modificarne la condizione giuridica (cd. uti). Si ritiene però che anche il non uso può essere considerato un legittimo modo di godimento del proprietario.
Diritto di disporre: diritto di compiere atti di disposizione, cioè quell’attività negoziale che incide sull’«appartenenza» del bene ad un soggetto.
(1) Il possesso, la proprietà e gli altri diritti reali sui beni mobili ed immobili sono regolati dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano, ex art. 51, l. 31-5-1995, n. 218 (Diritto internazionale privato).
Giurisprudenza annotata
Comunione e condominio
Il regolamento condominiale di origine contrattuale può imporre divieti e limiti di destinazione alle facoltà di godimento dei condomini sulle unità immobiliari in esclusiva proprietà sia mediante elencazione di attività vietate, sia con riferimento ai pregiudizi che si intende evitare. In quest'ultimo caso, peraltro, per evitare ogni equivoco in una materia atta a incidere sulla proprietà dei singoli condomini, i divieti ed i limiti devono risultare da espressioni chiare, avuto riguardo, più che alla clausola in sé, alle attività e ai correlati pregiudizi che la previsione regolamentare intende impedire, così consentendo di apprezzare se la compromissione delle facoltà inerenti allo statuto proprietario corrisponda ad un interesse meritevole di tutela. Rigetta, App. Bari, 06/04/2011
Cassazione civile sez. VI 11 settembre 2014 n. 19229
Espropriazione per pubblico interesse
Nonostante l'adozione di un criterio legale analogo di liquidazione, indennità di espropriazione e risarcimento del danno derivante da occupazione illegittima conservano la loro ontologica differenza, in quanto ricollegabili la prima ad un'attività legittima dell'Amministrazione, fondata sugli artt. 42 Cost. e 832 cod. civ., e la seconda ad una condotta illecita dell'occupante, sanzionata dall'art. 2043 cod. civ., con la conseguenza che l'obbligazione indennitaria ha natura di debito di valuta, mentre l'obbligazione risarcitoria derivante dall'occupazione illegittima resta configurabile come debito di valore, da liquidarsi con riferimento al valore che l'immobile aveva all'epoca della perdita della proprietà, espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione sopravvenuta fino alla data della decisione definitiva. Rigetta, App. Napoli, 11/03/2011
Cassazione civile sez. I 09 ottobre 2013 n. 22923
Se è vero che per effetto dell'annullamento in sede giurisdizionale dei provvedimenti espropriativi l'interesse oppositivo dei privati è soddisfatto, avendo il diritto di proprietà riacquistato giuridicamente la sua pienezza, con riconoscimento al proprietario del diritto di godere e di disporre del bene in modo pieno ed esclusivo, tuttavia non è dubbio che la amministrazione è tenuta anche a ripristinare la situazione di fatto esistente al momento in cui ha avuto inizio il suo comportamento illecito, innanzi tutto restituendo formalmente i beni ai privati. Ciò richiede - naturalmente - un comportamento attivo da parte della amministrazione, la cui mancanza è causa di danni ulteriori risarcibili.
Cassazione civile sez. I 27 marzo 2013 n. 7659
Proprietà
Il diritto di utilizzare e disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo e, ove si tratti di fondo, di effettuare su di esso le opere necessarie per il suo migliore sfruttamento è garantito dall’art. 832 c.c. ed obbliga tutti gli altri soggetti al principio del neminem laedere, con la conseguenza che è configurabile la responsabilità a titolo di risarcimento danni ai sensi dell’art. 2043 c.c. nei confronti dei proprietari nel momento in cui, a seguito di opere, venga determinata l’interclusione dei fondi con la conseguente impossibilità dei loro proprietari di raggiungerli con i mezzi necessari e servirsene per bisogni propri e per produttività. (Nella specie, il Trib. ha quindi condannato al risarcimento dei danni la Cooperativa e il Comune le cui inadempienze - ossia la realizzazione non contemporanea alle strade ma direttamente degli alloggi e la mancata ordinanza di sospensione dei lavori di costruzione di tali edifici - avevano determinato la totale interclusione e la conseguente inutilizzabilità dei fondi da parte degli attori).
Tribunale Nocera Inferiore sez. II 14 gennaio 2013 n. 19
Qualora la proprietà di un locale sotterraneo spetti a un soggetto diverso dal proprietario del fondo sovrastante, le spese di manutenzione o rifacimento delle strutture di copertura di tale locale, in difetto di diversa previsione contrattuale, gravano sul proprietario del locale medesimo, ove dette strutture ne costituiscano parte integrante senza alcuna funzione di sostegno del fondo sovrastante e, quindi, salvo titolo contrario, non sono oggetto di comunione con il proprietario del suolo, restando di conseguenza esclusa l'applicabilità in via analogica delle disposizioni dell'art. 1125 c.c., in tema di soffitti, solai o volte degli edifici condominiali.
Cassazione civile sez. II 03 agosto 2012 n. 14097