Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Art. 865 codice civile: Espropriazione per inosservanza degli obblighi

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Quando l’inosservanza degli obblighi imposti ai proprietari risulta tale da compromettere l’attuazione del piano di bonifica, può farsi luogo all’espropriazione parziale o totale del fondo appartenente al proprietario inadempiente, osservate le disposizioni della legge speciale.
L’espropriazione ha luogo a favore del consorzio, se questo ne fa richiesta, o, in mancanza, a favore di altra persona che si obblighi ad eseguire le opere offrendo opportune garanzie.
Giurisprudenza annotata
Imposte
I consorzi di bonifica - disciplinati dal t.u. 13 febbraio 1933 n. 215 (disciplina fondamentale recepita negli art. da 857 a 865 del vigente c.c.) sono enti non commerciali con personalità giuridica pubblica non obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria ma che, a norma dell'art. 20 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, sono obbligati alla tenuta di scritture contabili per le sole attività commerciali eventualmente esercitate.
Comm. trib. centr. sez. IV 22 gennaio 1992 n. 415