Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Art. 977 codice civile: Enfiteusi costituite dalle persone giuridiche

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano anche alle enfiteusi costituite dalle persone giuridiche, salvo che sia disposto diversamente dalle leggi speciali.
Giurisprudenza annotata
Usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà
Il principio di tipicità legale necessaria dei diritti reali si traduce nella regola secondo cui i privati non possono creare figure di diritti reali al di fuori di quelle previste dalla legge, né possono modificarne il regime. Ciò comporta che i poteri che scaturiscono dal singolo diritto reale in favore del suo titolare sono quelli determinati dalla legge e non possono essere validamente modificati dagli interessati. In particolare, per quanto concerne il diritto di uso, quale diritto reale disciplinato dagli art. 1021 e ss. c.c., esso attribuisce al suo titolare il diritto di servirsi della cosa e di trarne i frutti per il soddisfacimento dei bisogni propri e della propria famiglia, diritto che, nel suo concreto esercizio, non può non implicare il potere di trarre dal bene ogni utilità che esso può dare. L'ampiezza di tale potere, pertanto, a parte il peculiare limite quantitativo rappresentato dai bisogni del titolare e della sua famiglia, che peraltro va riferito non all'uso della cosa ma al percepimento dei frutti, se può incontrare limitazioni derivanti dalla natura e dalla destinazione economica del bene, per contro - in ragione del richiamato principio di tipicità - non può soffrire limitazioni o condizionamenti maggiori derivanti dal titolo.
Cassazione civile sez. II 26 febbraio 2008 n. 5034
Distanze legali
Con riguardo alla disciplina delle distanze tra le costruzioni è in appoggio la costruzione che scarica sul muro del vicino il peso degli elementi che la costituiscono o che in qualsiasi modo la utilizzi per contenere spinte e trovare l'equilibrio statico; è invece in aderenza la costruzione che si trova in semplice contatto col muro del vicino dal quale è, dal punto di vista strutturale autonoma in modo che se venisse meno questo muro l'evento risulterebbe del tutto indifferente all'autonomia della costruzione.
Cassazione civile sez. II 15 dicembre 1993 n. 12419