Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Art. 99 codice civile: Termine per la celebrazione del matrimonio

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione.
Se il matrimonio non è celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.
Commento
Le avvenute pubblicazioni garantiscono che non è stata rilevata la presenza di impedimenti per la celebrazione del matrimonio. Tuttavia il legislatore ha ritenuto opportuno determinare un termine di efficacia di questa certificazione, perciò, dopo lo scadere del termine di centottanta giorni dall’avvenuta pubblicazione, i nubendi che intendano ancora addivenire alla celebrazione del matrimonio, devono realizzare nuovamente le pubblicazioni, seguendo il procedimento prescritto dalla legge.
Giurisprudenza annotata
Matrimonio
Il sistema delle opposizioni di cui all'art. 102 c.c. riguarda soltanto la presenza di cause ostative e non vizi formali derivanti da violazione delle norme di cui agli art. 97-101 c.c., vizi che non possono incidere sulla validità del matrimonio.
Tribunale Roma 04 giugno 1980