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Codice del consumo Aggiornato il 8 Marzo 2022
Art. 126 codice del consumo: Decadenza

Codice del consumo Aggiornato il 8 Marzo 2022
1. Il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza di dieci anni dal giorno in cui il produttore o l’importatore nella Unione europea ha messo in circolazione il prodotto che ha cagionato il danno.
2. La decadenza è impedita solo dalla domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, dalla domanda di ammissione del credito in una procedura concorsuale o dal riconoscimento del diritto da parte del responsabile.
3. l’atto che impedisce la decadenza nei confronti di uno dei responsabili non ha effetto riguardo agli altri.
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