Codice del consumo Aggiornato il 8 Marzo 2022
Art. 27-ter codice del consumo

Codice del consumo Aggiornato il 8 Marzo 2022
((1. I consumatori, i concorrenti, anche tramite le loro associazioni o organizzazioni, prima di avviare la procedura di cui all’articolo 27, possono convenire con il professionista di adire preventivamente, il soggetto responsabile o l’organismo incaricato del controllo del codice di condotta relativo ad uno specifico settore la risoluzione concordata della controversia volta a vietare o a far cessare la continuazione della pratica commerciale scorretta.
2. In ogni caso il ricorso ai sensi del presente articolo, qualunque sia l’esito della procedura, non pregiudica il diritto del consumatore di adire l’autorita’, ai sensi dell’articolo 27, o il giudice competente.
3. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina, le parti possono convenire di astenersi dall’adire l’autorità fino alla pronuncia definitiva, ovvero possono chiedere la sospensione del procedimento innanzi all’autorita’, ove lo stesso sia stato attivato anche da altro soggetto legittimato, in attesa della pronuncia dell’organismo di autodisciplina. l’autorita’, valutate tutte le circostanze, puo disporre la sospensione del procedimento per un periodo non superiore a trenta giorni.))