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Codice del consumo Aggiornato il 8 Marzo 2022

Art. 70 codice del consumo: Pubblicita

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Codice del consumo Aggiornato il 8 Marzo 2022



1. Se un contratto di multiproprieta’, un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine o un contratto di rivendita o di scambio viene offerto al consumatore in persona nell’ambito di una promozione o di un’iniziativa di vendita, l’operatore indica chiaramente nell’invito lo scopo commerciale e la natura dell’evento. Le informazioni di cui all’articolo 71, comma 1, sono a disposizione del consumatore in qualsiasi momento durante l’evento.

2. è fatto obbligo all’operatore di specificare in ogni pubblicità la possibilità di ottenere le informazioni di cui all’articolo 71, comma 1, e di indicare le modalità sul come ottenerle.

3. Una multiproprietà o un prodotto per le vacanze di lungo termine non sono commercializzati o venduti come investimenti.))



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