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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019

Art. 107 codice della strada: Accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole

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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019



1. Le macchine agricole di cui all’art. 57, comma 2, sono soggette all’accertamento dei dati di identificazione, della potenza del motore quando ricorre e della corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche disposte a norma di legge. Il regolamento stabilisce le categorie di macchine agricole operatrici trainate che sono escluse dall’accertamento di cui sopra.

2. L’accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante visita e prova da parte degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, o da parte di strutture o enti aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri per le politiche agricole (1) e del lavoro e della previdenza sociale, fatte salve le competenze del Ministro dell’ambiente in materia di emissioni inquinanti e di rumore.

3. Per le macchine agricole di cui al comma 1, i loro componenti o entità tecniche, prodotti in serie, l’accertamento viene effettuato su un prototipo mediante omologazione del tipo, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentito il Comitato interministeriale per le macchine agricole (C.I.M.A.), fatte salve le competenze del Ministro dell’ambiente in materia di emissioni inquinanti e di rumore. Fatti salvi gli accordi internazionali, l’omologazione totale o parziale rilasciata da uno Stato estero può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità.

(1) Così modificato per l’art. 2, decreto legisl. 4 giugno 1997, n. 143.

Commento

Le macchine agricole, ossia le macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali, sono considerate dal codice della strada come veicoli a tutti gli effetti in quanto possono circolare su strada per:

  • essere trasferite da un luogo all'altro;
  • trasportare i prodotti agricoli e forestali;
  • trasportare gli addetti alle lavorazioni;
  • trasportare gli attrezzi necessari per svolgere le attività agricole e forestali.

Nonostante i limiti, dunque, anche le macchine agricole devono rispettare le norme previste dal codice della strada in riferimento alla circolazione dei veicoli in generale. Tra le altre, in particolare, le macchine agricole devono rispettare le norme del codice della strada che indicano quali sono i requisiti che devono possedere per essere considerate idonee alla circolazione.

Le macchine agricole, infatti, devono essere costruite in modo che, ai fini della circolazione stradale, siano in grado di garantire la sicurezza del loro conducente e, in generale, di tutti gli utenti della strada. Per questa ragione, le macchine agricole devono anche essere obbligatoriamente equipaggiate con una serie di dispositivi. Tra questi, per esempio, i dispositivi di frenatura, quelli di illuminazione e segnalazione visiva, ruote o cingoli idonei alla circolazione su strada e i dispositivi di protezione delle parti pericolose.

Per poter circolare, inoltre, le macchine agricole devono essere munite del documento di circolazione (la carta di circolazione o il certificato di idoneità tecnica alla circolazione, a seconda del tipo di macchina agricola). Per ottenere il rilascio del documento di circolazione, tuttavia, è necessario che la macchina agricola sia euqipaggiata con tutti i dispositivi obbligatori e che sia costruitta rispettando tutte le indicazioni fornite dalla legge. Ma come si fa ad accertare che la macchina agricola possiede tutti i requisiti richiesti?

L'art. 107 del codice della strada si occupa proprio di spiegare come avviene l'accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole.

Quali sono i requisiti di idoneità delle macchine agricole da accertare?

Prima di capire in che modo si deve procedere per accertare che la macchina agricola possieda tutti i requisiti di idoneità alla circolazione, dobbiamo specificare quali sono i requisiti oggetto dell'accertamento.

Come chiarito dallo stesso art. 107 del codice della strada, la procedura di accertamento riguarda:

  • i dati di identificazione;
  • la potenza del motore;
  • la corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche disposte a norma di legge.

Come avviene l'accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole?

L'art. 107 del codice della strada stabilisce che, per accertare che la macchina agricola possieda i requisiti di idoneità previsti dalla legge, bisogna sottoporre il veicolo a visita e prova da parte degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri o da parte di strutture o Enti aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

In particolare, sia per le macchine agricole semoventi, sia per le macchine agricole trainate, la visita e prova consiste nel controllare:

  • dei requisiti dell'esemplare in relazione alle caratteristiche generali dichiarate dal costruttore;
  •  dei requisiti dell'esemplare in relazione a quanto disposto dalle norme di circolazione vigenti;
  • dell'installazione e del funzionamento dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione nonché dell'approvazione dei dispositivi stessi;
  • della massa e della relativa ripartizione sugli assi per tutte le possibili condizioni di carico e di allestimento della macchina agricola;
  • dei dispositivi di frenatura prescritti;
  • delle masse massime ammesse sui pneumatici;
  • degli organi di traino se presenti;
  • della forma e dimensione dell'alloggiamento delle targhe;
  • delle targhette e delle iscrizioni regolamentari.

Bisogna chiarire comunque che, se ti rechi presso un rivenditore di macchine agricole e ne acquisti una, non dovrai sottoporrla alla procedura di accertamento per ottenere la carta di circolazione. Se si tratta di una macchina agricola costruita in serie, infatti, è il prototipo del veicolo a dover essere sottoposto all'accertamento dei requisiti di idoneità.

Dunque, se l'accertamento di tali requisiti ha esito positivo, i tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procedono all'omologazione del prototipo della macchina agricola che è stato sottoposto a visita e prova. Per ottenere il documento di circolazione, allora, basterà presentare agli uffici competenti la dichiarazione di conformità al tipo omologato rilasciata dal costruttore della macchina agricola che hai acquistato; la dichiarazione di conformità, infatti, servirà proprio per attestare che l'accertamento dei requisiti di idoneità è stato effettuato sul prototipo e che la macchina agricola che hai acquistato è assolutamente identica per caratteristiche tecnico-costruttive al modello omologato.



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