Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019
Art. 109 codice della strada: Controlli di conformità al tipo omologato delle macchine agricole

Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019
1. Le macchine agricole ed i relativi dispositivi di tipo omologato sono identificati ai sensi dell’art. 74.
2. Il Ministero dei trasporti e della navigazione ha facoltà di prelevare e di sottoporre in qualsiasi momento ad accertamenti di controllo della conformità al tipo omologato le macchine agricole non ancora immatricolate e i relativi dispositivi destinati al mercato nazionale e identificati a norma del comma 1. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, emesso di concerto con i Ministri per le politiche agricole (1) e del lavoro e della previdenza sociale, fatte salve le competenze del Ministro dell’ambiente in materia di emissioni inquinanti e di rumore, sono stabiliti i criteri e le modalità per gli accertamenti e gli eventuali prelievi, nonché i relativi oneri a carico del titolare dell’omologazione.
3. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità da seguire fino alla sospensione dell’efficacia dell’omologazione o alla revoca dell’omologazione stessa, qualora in seguito al controllo di cui al comma 2 risulti il mancato rispetto della conformità della serie al tipo omologato.
4. Chiunque produce o mette in vendita una macchina agricola o dispositivi non conformi ai tipi omologati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682.
5. Chiunque produce o mette in vendita una macchina agricola omologata, rilasciando la relativa dichiarazione di conformità non munita dei dati di identificazione a norma del comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168.
(1) Così modificato per l’art. 2, d.lg. 4 giugno 1997, n. 143.
Commento
Le macchine agricole, ossia le macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali, anche se possono circolare su strada solo per essere trasferite da un luogo all’altro e per trasportare i prodotti agricoli o forestali, gli addetti alle lavorazioni e le altre attrezzature all’uopo necessarie, sono considerate come veicoli a tutti gli effetti, al pari delle macchine, delle moto e degli altri veicoli a motore.
Questo significa che anche le macchine agricole devono rispettare le prescrizioni tecnico-costruttive previste dalla legge. Per esempio, le macchine agricole devono essere costruite in modo da garantire la massima sicurezza dei loro conducenti e degli altri utenti della strada. O ancora, le macchine agricole devono essere munite di una serie di dispositivi di equipaggiamento obbligatori, come i dispositivi di frenatura, quelli di illuminazione e di segnalazione visiva o quelli di protezione delle parti pericolose.
Per essere immesse in circolazione, inoltre, non basta che la macchina agricola sia munita di tutti i dispositivi di equipaggiamento obbligatori, perché è necessario che tutte le componenti delle macchine agricole risultino conformi alla legge a seguito degli accertamenti effettuati da parte dei tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Se la macchina agricola è costruita in serie, tuttavia, non ogni singolo esemplare dovrà essere sottoposto all’accertamento dei requisiti di idoneità. La casa costruttrice, infatti, sottoporrà a tale accertamento un prototipo della macchina agricola; in caso di esito positivo, il prototipo sarà omologato.
Quando acquisti una macchina agricola agricola prodotta in serie, dunque, il rivenditore ti consegnerà la dichiarazione di conformità del veicolo al tipo omologato: con questa dichiarazione, in pratica, la casa costruttrice assicura che la macchina agricola che stai acquistato è identica in tutto e per tutto al prototipo precedentemente omologato.
Nonostante la casa costruttrice si assume la responsabilità di dichiarare la conformità della macchina agricola al tipo omologato, ciò non toglie che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possa decidere di verificare se la conformità è effettiva o ricorre solo sulla carta!
L’art. 109 del codice della strada si occupa proprio di stabilire come avvengono i controlli di conformità al tipo omologato delle macchine agricole.
In che cosa consiste il controllo di conformità delle macchine agricole?
In primo luogo, dobbiamo chiarire che su ogni nuova macchina agricola deve essere apposta una targhetta di identificazione, solidamente fissata al veicolo stesso, che deve indicare, tra l'altro, anche il numero di identificazione, ossia quello che comunemente definiamo "numero di telaio". Come abbiamo già detto, inoltre, i costruttori delle macchine agricole devono redigere per ogni esemplare prodotto una dichiarazione con cui ne attestano la conformità al tipo omologato e sulla quale è necessario riportare anche il numero di identificazione.
Per verificare che le case costruttrici non commettano alcuna irregolarità in riferimento al contenuto della dichiarazione di conformità, l’art. 109 del codice della strada stabilisce che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può prelevare e sottoporre in qualsiasi momento ad accertamenti di controllo della conformità al tipo omologato le macchine agricole non ancora immatricolate e i relativi dispositivi destinati al mercato nazionale, identificati proprio attraverso la targhetta e il numero di identificazione.
Ciò significa che nel momento in cui tu acquisti il tuo trattore, per esempio, questo non potrebbe più essere sottoposto al controllo di conformità perché, come specificato dall’art. 109 del codice della strada, il controllo può essere effettuato solo sulle macchine agricole non ancora immatricolare. I controlli di conformità al tipo omologato, invece, potranno certamente essere effettuati durante il processo produttivo del veicolo presso gli impianti di costruzione, oppure presso la rete commerciale o di distribuzione della casa costruttrice.
Quali sono le sanzioni previste dall’art. 109 del codice della strada?
L’art. 109 del codice della strada sanziona:
- chi produce o mette in vendita una macchina agricola o dispositivi non conformi ai tipi omologati, con il pagamento di una multa di importo compreso tra 431 euro e 1.734 euro. Pensa, per esempio, ad un trattore apparentemente conforme al prototipo che la casa costruttrice aveva fatto omologare ma costruito, in realtà, con materiali differenti oppure con un sistema di protezione delle parti pericolose meno efficiente;
- chi produce o mette in vendita una macchina agricola omologata, rilasciando la relativa dichiarazione di conformità non munita dei dati di identificazione, con il pagamento di una multa di importo compreso tra 42 euro e 173 euro. In questo caso, la macchina agricola è conforme al tipo omologato; tuttavia, sulla dichiarazione di conformità la casa costruttrice non ha riportato il numero del telaio e gli altri dati identificativi del veicolo.