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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019

Art. 110 codice della strada: Immatricolazione, carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica alla circolazione delle macchine agricole

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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019



1. Le macchine agricole indicate nell’art. 57, comma 2, lettera a), punto 1) e punto 2), e lettera b), punto 2), esclusi i rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t, ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento, per circolare su strada sono soggette all’immatricolazione ed al rilascio della carta di circolazione. Quelle invece indicate nello stesso comma 2, lettera a), punto 3), e lettera b), punto 1), con le esclusioni previste all’art. 107, comma 1, ed i rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento, per circolare su strada sono soggette al rilascio di un certificato di idoneità tecnica alla circolazione.

2. La carta di circolazione ovvero il certificato di idoneità tecnica alla circolazione sono rilasciati dall’ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. competente per territorio; il medesimo ufficio provvede alla immatricolazione delle macchine agricole indicate nell’art. 57, comma 2, lettera a), punto 1) e punto 2), e lettera b), punto 2), ad esclusione dei rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento, a nome di colui che dichiari di essere titolare di impresa agricola o forestale ovvero di impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole, nonché a nome di enti e consorzi pubblici.

3. Il trasferimento di proprietà delle macchine agricole soggette all’immatricolazione, nonché il trasferimento di sede ovvero di residenza ed abitazione del titolare devono essere comunicati entro trenta giorni, unitamente alla prescritta documentazione ed alla carta di circolazione, all’ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. rispettivamente dal nuovo titolare e dall’intestatario della carta di circolazione. Detto ufficio annota le relative variazioni sul certificato di circolazione stessa. Qualora il titolo presentato per la trascrizione del trasferimento di proprietà consista in un atto unilaterale, lo stesso ufficio dovrà acquisire anche la dichiarazione di assunzione di responsabilità e provvedere alla comunicazione al nuovo titolare secondo le modalità indicate nell’art. 95, comma 4, in quanto applicabili.

4. L’annotazione del trasferimento di proprietà è condizionata dal possesso da parte del nuovo titolare dei requisiti richiesti al comma 2.

5. Il regolamento stabilisce il contenuto e le caratteristiche della carta di circolazione e del certificato di idoneità tecnica, nonché le modalità per gli adempimenti previsti ai commi 2, 3 e 4.

6. Chiunque circola su strada con una macchina agricola per la quale non è stata rilasciata la carta di circolazione; ovvero il certificato di idoneità tecnica alla circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674.

7. Chiunque circola su strada con una macchina agricola non osservando le prescrizioni contenute nella carta di circolazione ovvero nel certificato di idoneità tecnica, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335.

8. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di proprietà, di sede o di residenza ed abitazione nel termine stabilito è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Commento

Supponiamo che tu sia un imprenditore agricolo. Tra le diverse attrezzature di cui è dotata la tua azionda, si contano anche dei trattori e una serie di altre macchine agricole.

Il codice della strada considera le macchine agricole come veicoli a tutti gli effetti e li definisce come macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali. Nonostante siano considerate come veicoli a tutti gli effetti, proprio perché destinate a svolgere lavori agricoli e forestali, le macchine agricole possono circolare su strada solo per:

  • essere trasferite da un luogo all’altro. Per esempio, per essere riportate nel capannone della tua azienda dopo essere state impiegate per lavorare i terreni che coltivi;
  • trasportare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, gli addetti alle lavorazioni e le attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività.

In ogni caso, e pur se la loro circolazione è limitata ai casi appena indicati, le macchine agricole devono comunque rispettare le regole sulla circolazione dei veicoli previste dal codice della strada. Tra le altre, è necessario che esse siano immatricolate e munite dell’apposito documento di circolazione.

L’art. 110 del codice della strada si occupa proprio di stabilire le regole relative a immatricolazione, carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica alla circolazione delle macchine agricole. In particolare, stabilisce quali sono le macchine agricole che devono essere immatricolate e quali sono i documenti richiesti per la loro circolazione.

Quali sono le macchine agricole che devono essere immatricolate?

L’art. 110 del codice della strada stabilisce che le macchine agricole che devono essere immatricolate sono:

  • le trattrici agricole;
  • le macchine agricole operatrici a due o più assi;
  • i rimorchi agricoli, esclusi quelli con massa complessiva non superiore a 1,5 tonnellate.

Dobbiamo chiarire, a proposito degli adempimenti richiesti per imatricolare una macchina agricola, che il competente ufficio della Motorizzazione Civile provvede all'immatricolazione solo se chi dice di essere proprietario del veicolo presenti anche una dichiarazione di titolarità, ossia una dichiarazione con cui il richiedente attesta di esse titolare di un'azienda agricola o di un'impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole.

Le macchine agricole che sono soggette ad immatricolazione, inoltre, per poter circolare devono essere munite della carta di circolazione, che deve indicare:

  • gli estremi della targa di immatricolazione;
  • le generalità del proprietario;
  • il numero di omologazione del tipo del veicolo;
  • il numero di telaio;
  • le caratteristiche tecniche del veicolo.

Proprio in considerazione delle informazioni contenute nella carta di circolazione, in caso di trasferimento della proprietà della macchina agricola soggetta ad immatricolazione oppure in caso di trasferimento di sede ovvero di residenza ed abitazione del titolare, entro 30 giorni bisogna comunicarlo alla Motorizzazione Civile in modo che possa provvedere ad annotare tali modifiche sulla carta di circolazione.

Quali sono le macchine agricole che devono essere immatricolate?

Al contrario di quanto stabilito per le macchine agricole che abbiamo appena menzionato, l'art. 110 del codice della strada indica quali sono quelle per le quali, invece, non è richiesta l'immatricolazione ai fini della loro circolazione. In particolare, non devono essere immatricolate:

  • le macchine agricole operatrici ad un asse;
  • le macchine agricole operatrici trainabili;
  • i rimorchi agricoli con massa complessiva superiore a 1,5 tonnellate.

Oltre a non dover essere immatricolate, le stesse non devono neppure essere munite della carta di circolazione. Il documento richiesto per le macchine agricole non soggette ad immatricolazione, infatti, è il certificato di idoneità tecnica alla circolazione, che deve indicare:

  • il numero di omologazione del tipo del veicolo;
  • il numero del telaio;
  • le caratteristiche tecniche del veicolo.

Quali sono le sanzioni previste dall’art. 110 del codice della strada?

L’art. 110 del codice della strada prevede anche una serie di sanzioni che trovano applicazione nelle ipotesi in cui si violano le disposizioni relative alla immatricolazione e ai documenti richiesti per la circolazione dei veicoli.

Innanzitutto, la norma sanziona chi circola con una macchina agricola per la quale non è stata rilasciata la carta di circolazione (o il certificato di idoneità tecnica alla circolazione). In questo caso è previsto il pagamento di una multa di importo compreso tra 173 e 695 euro.

L’art. 110 del codice della strada, poi, sanziona chi circola su strada con una macchina agricola non osservando le prescrizioni contenute nella carta di circolazione ovvero nel certificato di idoneità tecnica. La sanzione prevista consiste sempre nel pagamento di una multa di importo compreso tra 87 e 345 euro.

Infine, è prevista una sanzione per chi non comunica il trasferimento di proprietà, di sede o di residenza ed abitazione nel termine di 30 giorni. A seguito di tale violazione, il trasgressore dovrà pagare una multa da 42 euro a 173 euro; inoltre, è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica alla circolazione.



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