Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019
Art. 112 codice della strada: Modifiche dei requisiti di idoneità delle macchine agricole in circolazione e aggiornamento del documento di circolazione

Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019
1. Le macchine agricole soggette all’accertamento dei requisiti ai sensi dell’art. 107 non devono presentare difformità rispetto alle caratteristiche indicate nella carta di circolazione ovvero nel certificato di idoneità tecnica alla circolazione, né alterazioni o danneggiamenti dei dispositivi prescritti.
2. Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., su richiesta dell’interessato, sottopongono alla visita e prova di accertamento prevista all’art. 107, comma 2, la macchina agricola alla quale siano state modificate una o più caratteristiche oppure uno o più dispositivi indicati nel documento di circolazione; a seguito dell’esito favorevole dell’accertamento i predetti uffici provvedono all’aggiornamento del documento stesso.
3. Alle macchine agricole soggette all’immatricolazione ed al rilascio della carta di circolazione si applicano le disposizioni contenute negli articoli 93, 94, 95, 98 e 103 in quanto applicabili.
4. Chiunque circola su strada con una macchina agricola difforme nelle caratteristiche indicate nel comma 1, nonché con i dispositivi, prescritti a norma di legge, alterati, danneggiati o mancanti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335, salvo che il fatto costituisca reato. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Commento
Le macchine agricole, seppur limitatamente, possono circolare su strada. Esse, infatti, sono perlopiù destinate a svolgere lavori agricoli e forestali; tuttavia, potendo circolare per essere trasferite da un luogo all'altro o per trasportare prodotti agricoli e forestali, gli addetti alle lavorazioni e le altre attrezzature necessarie allo svolgimento di dette attività, le macchine agricole devono essere considerate come veicoli a tutti gli effetti.
Anche le macchine agricole, dunque, proprio come le auto, le moto e gli altri veicoli a motore, devono essere equipaggiate con una serie di dispositivi obbligatori (pensa, per esempio, ai dispositivi di frenatura o a quelli di segnalazione visiva e di illuminazione) e, in generale, devono essere costruite rispettando le prescrizioni tecnico-costruttive previste dalla legge. Per essere autorizzate a circolare, in effetti, devono essere sottoposte ad un apposito accertamento volto a verificare il possesso dei requisiti di idoneità tecnica.
Per quanto riguarda, invece, le formalità che occorre rispettare per poter circolare, bisogna distinguere tra:
- macchine agricole che devono essere immatricolate e munite della carta di circolazione (trattrici agricole, macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi, rimorchi agricoli con massa complessiva superiore a 1,5 tonnellate);
- macchine agricole che devono essere munite solo del certificato di idoneità tecnica alla circolazione e che non devono essere immatricolate (macchine agricole operatrici semoventi ad un asse, macchine agricole operatrici trainate, rimorchi agricoli con massa complessiva fino a 1,5 tonnellate).
In proposito, bisogna evidenziare che sia la carta di circolazione, sia il certificato di idoneità alla circolazione riportano i seguenti dati:
- numero di omologazione del tipo del veicolo;
- numero del talaio;
- caratteristiche tecniche e dispositivi di equipaggiamento del veicolo.
La carta di circolazione, inoltre, riporta anche gli estremi della targa di immatricolazione e le generalità del proprietario della macchina agricola.
Quanto indicato nella carta di circolazione o nel certificato di idoneità tecnica alla circolazione deve corrispondere alla realtà. Per esempio, se sulla carta di circolazione del tuo trattore (macchina agricola soggetta ad immatricolazione) c'è scritto che puoi equipaggiarlo con un gancio traino della categoria X, il gancio traino con cui all'occorrenza equipaggerai il tuo trattore non potrà essere della categoria Y. Per fare questo, infatti, dovresti chiedere un aggiornamento del documento di circolazione del trattore.
L'art. 112 del codice della strada si occupa proprio di stabilire quali sono le regole relative alle eventuali modifiche dei requisiti di idoneità delle macchine agricole in circolazione e aggiornamento del documento di circolazione.
Cosa bisogna fare per modificare i requisiti di idoneità delle macchine agricole?
Riprendendo l'esempio che abbiamo proposto poc'anzi, supponiamo che tu voglia equipaggiare il tuo trattore, oltre che con il gancio traino di categoria X (già indicato nella carta di circolazione), anche con il gancio traino della categoria Y. Cerchiamo di capire come fare.
Ribadiamo che, per equipaggiare il tuo trattore con un gancio traino della categoria Y, è necessario che tale requisito tecnico sia riportato nella carta di circolazione. Se ciò non accade, puoi chiedere un aggiornamento della carta di circolazione ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, in modo che sul documento sia riportato anche il gancio traino della categoria Y tra le tipologie di gancio traino che possono equipaggiare il veicolo.
L'art. 112 del codice della strada stabilisce che gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri procederanno all'aggiornamento del documento di circolazione solo a seguito dell'esito favorevole dell'accertamento volto a verificare l'idoneità tecnica delle modifiche apportate alle caratteristiche delle macchine agricole o ai suoi dispositivi di equipaggiamento.
L'accertamento si svolge mediante visita e prova da parte degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri o da parte di strutture o Enti aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Quali sono le sanzioni previste dall'art. 112 del codice della strada?
Abbiamo detto, dunque, che qualunque modifica relativa ai requisiti di idoneità delle macchine agricole deve essere annotata sul suo documento di circolazione, ossia sulla carta di circolazione o sul certificato di idoneità tecnica alla circolazione, a seconda che si tratti di macchina agricola soggetta ad immatricolazione o meno.
L'art. 112 del codice della strada sanziona, infatti, chi circola su strada con una macchina agricola, le cui reali caratteristiche tecniche risultano difformi rispetto a quelle indicate nel documento di circolazione. La sanzioni previste consistono nel pagamento di una multa di importo compreso da euro 87 a euro 345 e nel ritiro del documento di circolazione.
Le stessa sanzioni, inoltre, si applicano anche a chi circola con una macchina agricola con i dispositivi di equipaggiamento obbligatori (anch'essi indicati nel documento di circolazione) alterati, mancanti o danneggiati.